Il decreto Salva-casa ha reso meno stringenti alcuni requisiti da rispettare per l'agibilità, con l'obiettivo di semplificare il recupero ai fini abitativi.
Si tratta di facilitazioni che dovrebbero valere fino all'emanazione del Dm Salute cui è affidato il compito di delineare i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
Decreto che ad oggi non è stato ancora emanato, lo aveva previsto il Dlgs "Scia due" (Dlgs 222 del 2016) assegnando al ministero 90 giorni per l'adozione. Termine scaduto l'11 marzo 2017.
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Deroga per l'altezza minima dei locali
In particolare, con le nuove misure inserite nel Salva-casa, fino a che il citato Dm Salute non sarà in vigore, il tecnico potrà asseverare la sussistenza delle condizioni necessarie all'ottenimento dell'agibilità anche se i locali hanno un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, purché non si vada al di sotto dei 2,40 metri.
Micro-appartamenti con superficie ridotta
Alcune semplificazioni arrivano anche per i micro-appartamenti che potranno ottenere l'agibilità anche se hanno una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 mq fino al limite massimo di 20 metri quadrati per i monolocali e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per i bilocali.
Le condizioni per far valere le deroghe
Per poter asseverare le condizioni richieste ai fini dell'agibilità, anche in presenza dei più favorevoli limiti di superficie e di altezza introdotti dal Salva-casa in deroga al Dm 5 luglio 1975, è necessario che sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità secondo quanto previsto dal Dm 236 del 1989 sul superamento delle barriere architettoniche. Non solo, le nuove agevolazioni sono valide solo per locali che fanno parte di edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie.
Per questo, i progettisti hanno anche l'onere di elaborare e presentare un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative che siano efficaci nel garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili oppure la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
Le disposizioni del Dl Semplificazioni
Il Salva casa precisa che restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.
A tal proposito è forse utile ricordare quanto ha disposto la legge di conversione del Dl Semplificazioni (Dl 76 del 2020), che con una norma di interpretazione autentica ha affermato che, fino a quando non sarà approvato il decreto destinato a definire le prestazioni di carattere igienico-sanitario degli edifici, i requisiti di altezza minima e igienico-sanitari dei locali di abitazione, contenuti nel decreto del ministero della Salute del 5 luglio 1975, non si applicano agli immobili ubicati nelle zone omogenee A o B se realizzati prima dell'entrata in vigore del Dm Salute del '75.
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