Dopo il Decreto ministeriale Lavoro sull'operatività della patente a crediti nei cantieri, arriva la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 4 del 2024) con importanti chiarimenti e informazioni integrative.
indice dei contenuti
- Il portale attivo dal 1° ottobre, ma è possibile già inviare l'autocertificazione dei requisiti via Pec
- Escluse le imprese con Soa in classifica III o superiore a prescindere dalla categoria di appartenenza
- I requisiti variano a seconda della categoria di soggetti interessati
- Cosa serve e chi può inviare la domanda
- Provvedimento di revoca previo confronto con l'impresa o con il lavoratore autonomo
- Attribuzione di ulteriori crediti solo con l'integrazione della piattaforma
Il portale attivo dal 1° ottobre, ma è possibile già inviare l'autocertificazione dei requisiti via Pec
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024, ma la circolare informa che è comunque possibile presentare, utilizzando il modello ad essa allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite Pec, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Viene precisato anche che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante Pec ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo Pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Escluse le imprese con Soa in classifica III o superiore a prescindere dalla categoria di appartenenza
Un primo chiarimento riguarda i soggetti obbligati ad ottenere la patente per operare nei cantieri. Il legislatore - viene precisato nel documento - esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, «a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza». La circolare ricorda, inoltre, che per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.,
I requisiti variano a seconda della categoria di soggetti interessati
Quanto ai requisiti da possedere per ottenere la patente e poter lavorare in un cantiere, come il possesso del Dvr, del Durc, del Durf, l'iscrizione alla Camera di commercio, la designazione del Rspp, l'adempimento degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81 del 2008, la circolare precisa che non sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il Dvr non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.
Ai fini della corretta presentazione della domanda, la circolare specifica che, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
Cosa serve e chi può inviare la domanda
L'accesso al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso il quale si inoltra la domanda per l'ottenimento della "patente a punti" avverrà attraverso Spid personale o Cie. «Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione».
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, tra cui i consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati e i Caf.
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della patente, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
Provvedimento di revoca previo confronto con l'impresa o con il lavoratore autonomo
L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca - chiarisce ancora la circolare - non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione della gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente. A tal proposito - prosegue la circolare -, con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del Dlgs 758 del 1994.
Attribuzione di ulteriori crediti solo con l'integrazione della piattaforma
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dal Dm Lavoro. La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente non sarà possibile subito, ma solo quando sarà integrata la piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet dell'Ispettorato.
Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza "retroattiva". Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.
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