Basilica di Aquileia, l'Anac bacchetta la soprintendenza: divisione artificiosa e affidamenti diretti per evitare la gara

Procedure lesive del divieto di artificioso frazionamento degli appalti, distorta interpretazione del Codice degli Appalti, mancanza di garanzia di omogeneità e coerenza delle attività progettuali per l'evidente frammentazione dei singoli livelli progettuali, con possibile sovrapponibilità delle attività.

Sono alcune delle criticità contestate da Anac alla Sovrintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia per il restauro della basilica e del campanile di Aquileia. Si tratta dello specifico dell'incarico di servizi tecnici relativi all'esecuzione di studi e analisi preliminari finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica degli immobili e alla redazione della progettazione preliminare, definitiva e esecutiva degli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica e di restauro della Basilica e del Campanile di Aquileia.

L'incarico è stato oggetto di un esposto per l'affidamento diretto, a due diversi soggetti, del medesimo servizio tecnico.

Con atto del presidente dell'11 settembre 2024, l'Autorità ha contestato l'utilizzo dell'affidamento diretto da parte della stazione appaltante, che a tal fine ha progettato in più incarichi, tenuto conto che il cumulo degli importi dei vari incarichi avrebbe determinato, senz'altro, il superamento della soglia di rilevanza europea. La suddivisione dell'incarico avrebbe permesso alla Soprintendenza di evitare il ricorso alla procedura aperta.

«Dalla documentazione acquisita agli atti, e in particolare dalle richieste di preventivo inviate ai due professionisti - scrive Anac - si rileva che la Stazione appaltante ha affidato: alcune attività esclusive per ciascuno dei due tecnici, l'uno architetto, l'altro ingegnere; alcune attività che ciascuno dei due tecnici deve svolgere in coordinamento con l'altro, ciascuno secondo le proprie competenze».

«Pertanto - prosegue l'Anac nel comunicato -, risulta che per ogni livello di progettazione la realizzazione di alcuni documenti è competenza esclusiva di un solo tecnico mentre altri documenti spettano ad entrambi i professionisti. A titolo esemplificativo, relativamente alla progettazione preliminare, vengono richiamati per il tecnico ingegnere: relazioni, planimetrie, elaborati grafici; calcolo sommario della spesa; quadro economico di progetto; relazione geotecnica e relazione sismica e delle strutture; per il tecnico architetto: relazioni, planimetrie, elaborati grafici; calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto; capitolato speciale descrittivo e prestazionale; progettazione integrale e coordinata».

«La Stazione appaltante - continua l'Autorità - ben avrebbe potuto indire un'unica procedura per l'intero valore della progettazione, richiedendo i requisiti di partecipazione e le figure professionali idonee per le varie categorie della progettazione, salvaguardando l'unità della progettazione».

«Si rileva conclusivamente che la stima dell'importo complessivo dell'incarico di progettazione deve tener conto di tutti i servizi ad essa correlati che si intendono affidare all'esterno. Pertanto, nel caso di specie il cumulo degli importi dei vari incarichi avrebbe determinato il superamento della soglia di affidamento diretto, con possibile elusione della soglia di rilevanza europea, che per le Autorità governative centrali ammonta ad euro 140.000, dandosi pertanto atto della conseguente insussistenza dei presupposti per procedere all'affidamento diretto dei servizi di progettazione».

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