Stop al Salva-Milano, si valuta la strada dell'interpretazione autentica

Due le questioni da affrontare per superare l'ambiguità della norme urbanistiche e dell'edilizia

di Mariagrazia Barletta

Fornire una norma di interpretazione autentica per l'articolo 41-quinquies della legge urbanistica e per le definizione di ristrutturazione edilizia. Si valuta questa strada in Commissione Ambiente alla Camera, dove si è deciso di rinviare l'approdo In Aula del testo del cosiddetto "salva-Milano" (era previsto per il 21 ottobre) proprio per capire se la questione aperta dalla procura a Milano, ma che riguarda potenzialmente altre città, sia risolvibile con un'interpretazione autentica come suggerito da alcuni emendamenti presentati al testo.

Si tratta di superare l'ambiguità della norme urbanistiche e dell'edilizia, affrontando due questioni cruciali.

  • La prima consiste nello stabilire con certezza quando, in caso di interventi di consistente densificazione (volumi superiori a tre mc per mq di area edificabile e altezze superiori a 25 m), sia necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata.
  • La seconda punta a rivedere la definizione di ristrutturazione edilizia tenendo conto dell'esigenza di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi. 

Prima questione: interpretazione dell'articolo 41-quinquies

Dunque, nel primo caso si avanza un'interpretazione dell'articolo 41-quinquies, secondo cui tale articolo si interpreterebbe affermando che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di realizzazione di immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati. E non sarebbe obbligatorio neanche in caso di sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata, ferma restando la verifica dell'adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard sulla base dei piani urbanistici comunali.

Tale norma di interpretazione autentica si applicherebbe anche in caso di interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41- quinquies (volumi superiori a tre mciper mq di area edificabile e altezze superiori a 25 m), ferma restando l'osservanza delle normativa tecnica delle costruzioni.

Seconda questione: definizione di ristrutturazione edilizia

L'interpretazione autentica della definizione di ristrutturazione edilizia si pensa di farla entrare in vigore in maniera retroattiva, ossia  a decorrere dal 21 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 69/2013. Decreto che ha modificato la lettera d) della definizione di ristrutturazione edilizia del Tu (art. 3) ampliandone il perimetro. Il Dl del 2013 ha infatti ricompreso nella definizione di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione e il ripristino di edifici crollati e la demo-ricostruzione con stessa volumetria e sagoma diversa rispetto all'edificio originario se non soggetto a vincoli.

Un'interpretazione della lettera d) proposta andrebbe nella direzione di considerare come interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione nonché quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti, che portino alla realizzazione di edifici che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche integralmente differenti ed in completa discontinuità con quelli originari.

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