Concordato preventivo biennale anche per il regime forfettario, ecco come funziona

Una mini-guida per capirne di più: vantaggi, requisiti, calcolo della proposta e cause di cessazione e decadenza

di Mariagrazia Barletta

Si può aderire al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 ossia entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023. Il Consiglio nazionale dei commercialisti aveva chiesto una proroga, non accordata al momento; mentre le associazioni nazionali della categoria (Anc, Andoc, Fiddoc e Unico) hanno proclamato l'astensione dall'invio delle dichiarazioni dei redditi 2024 dal 30 ottobre al 7 novembre se non arriva il differimento del termine. 

Della platea dei contribuenti che possono aderire al concordato fanno parte anche le partite Iva che applicano il regime forfettario con imposta sostitutiva al 15%. Ma, al di là della scadenza, che comporta una valutazione e una decisione pressoché imminenti, vediamo cos'è il concordato preventivo.

Cos'è il concordato preventivo

Il concordato permette ai contribuenti di accordarsi con l'Agenzia delle Entrate sull'importo delle imposte da pagare nei successivi due anni. La proposta è formulata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati contenuti nelle sue banche dati e dei redditi dichiarati dal contribuente. Accettando la proposta, il contribuente si impegna a versare la cifra concordata nei successivi due anni, indipendentemente dal reddito effettivo.

Questa la regola generale, ma per i forfettari c'è una piccola variazione: per il solo periodo d'imposta 2024, la proposta è valida per un solo anno. A regime, ossia dal 2025, il concordato sarà valido per due anni anche per chi applica il regime forfettario.

I vantaggi e gli svantaggi

Se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente (2023), verrà applicata un'imposta sostitutiva ridotta che per i forfettari passa dal 15 al 10% e, nel caso dei contribuenti assoggettati ad un'imposta sostitutiva ridotta per i primi cinque anni di attività, si passa dal 5 al 3%.

Inoltre, a meno che non ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, chi aderisce al concordato è escluso dagli accertamenti tributari.

Lo svantaggio si concretizza nel momento in cui il reddito effettivo dovesse essere inferiore rispetto alla cifra preventivata sulla base della quale è stata decisa l'imposta da pagare nel biennio. In quel caso si andrà a pagare di più perché l'imposta sarà fissa, pari a quella preventivata, e non ci saranno sconti. Ci sono, però, delle regole - come si dirà più avanti - che, nel caso di minori entrate, fanno decadere il concordato.

Il calcolo della proposta di concordato

Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro Lm del modello Redditi, utilizzando l'applicativo Redditionline messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Una volta scaricato il software, per aprirlo bisogna installare Java se non lo si ha già tra i programmi del Pc. Dopodiché si risponde ad alcune domande e si ha a disposizione il frontespizio della dichiarazione 2024. Dopo averlo compilato, con il codice fiscale e altri dati personali, si ha accesso al quadro Lm.

Tramite l'applicativo il contribuente può inserire i dati necessari, calcolare la proposta di concordato preventivo e, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, accettare tale proposta. Ovviamente, la scelta non è scontata e va fatta con l'aiuto del commercialista per la valutazione dei rischi e delle opportunità che potranno derivare dall'adesione.

L'adesione vincola il contribuente forfettario, sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024, a inserire nella dichiarazione dei redditi gli importi concordati.

Requisiti

Per quest'anno non può aderire al concordato chi applica il regime forfettario solo dal 2024. Possono accedervi i contribuenti che non hanno debiti tributari o debiti contributivi definitivamente accertati. Possono aderirvi anche i contribuenti che pur avendo debiti tributari o contributivi, li abbiano estinti portando l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, al di sotto dei 5mila euro.

Non possono accedere al concordato i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato. Escluso anche chi ha commesso reati finanziari o fiscali.

Cessazione o decadenza del concordato

Sono definite le situazioni al verificarsi delle quali il concordato cessa di avere efficacia. Queste per i forfettari sono: la cessazione o la modifica dell'attività; il verificarsi di particolari circostanze causa di una contrazione della base imponibile in misura superiore al 30% rispetto a quella oggetto di concordato; il superamento del limite di ricavi e compensi pari a 150mila euro (limite di 100mila euro stabilito dal comma 71 della legge di stabilità 2015, maggiorato del 50%).

Quanto al cambio di attività durante il biennio di validità del "patto" col fisco, questo non comporta l'uscita dal concordato del soggetto forfettario se la nuova attività rientra in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito. I professionisti che aderiscono al regime forfettario - va infatti ricordato - determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, pari al 78 per cento. Quindi se il cambio di attività dovesse comportare comunque l'applicazione del coefficiente al 78%, il professionista non uscirà dal concordato.

Ci sono poi i casi di decadenza dal concordato, tra cui figurano: i reati tributari, la comunicazione di dati inesatti sulla base dei quali è stato attivato il concordato biennale preventivo e l'omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte.

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