Appalti, il correttivo al Codice affronta l'equo compenso

Ecco in che modo e in che misura si potrà applicare il ribasso sul corrispettivo a base gara

di Mariagrazia Barletta

Dopo le sentenze contrastanti sull'applicazione della legge sull'equo compenso ai servizi di architettura e ingegneria, dopo i tentativi dell'Anac di dare una interpretazione sul tema, richiedendo più volte un intervento - mai arrivato - della cabina di regia presso il Consiglio dei ministri, a definire in che modo e in che misura si potrà applicare il ribasso sul corrispettivo a base di gara, è il correttivo al Codice degli appalti (Dlgs 36 del 2023) approvato ieri, 21 ottobre, in via preliminare dal Consiglio dei ministri.

Il testo ora deve approdare al Parlamento, dove le competenti commissioni di Camera e Senato dovranno inviare - tempo sessanta giorni - le loro osservazioni. Ci sarà un passaggio anche in Consiglio di Stato, dopodiché il Consiglio dei ministri potrà procedere all'approvazione definitiva del correttivo che potrà andare in Gazzetta ufficiale per la pubblicazione e la successiva entrata in vigore.

Il correttivo dà indicazioni, nel tentativo di salvaguardare la concorrenza tra gli operatori economici e al contempo garantire l'applicazione del principio dell'equo compenso, distinguendo due casistiche. La discriminante è l'importo, inferiore o superiore a 140mila euro.

Dunque, il corrispettivo posto a base di gara, calcolato secondo quanto indicato dal decreto Parametri (Dm Giustizia 17 giugno 2016) e dall'allegato I.13 del Codice dei contratti potrà essere soggetto a ribasso, secondo lo schema di Dlgs che andrà a modificare il Dlgs 36. 

Servizi di importo pari o superiore a 140mila euro

Per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140mila euro si procede sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ed è ammesso il ribasso, secondo regole precise.

Il 65% del corrispettivo posto a base di gara viene considerato prezzo fisso e quindi non ribassabile; il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%. Dunque, si prevede un meccanismo che non dovrebbe premiare i ribassi, che comunque sono contenuti dall'introduzione del prezzo fisso.

Servizi di importo inferiore a 140mila euro

Per i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140mila euro, che rientrano nel campo dell'affidamento diretto, i corrispettivi a base di gara, sempre calcolati in base ai parametri e secondo le regole dell'allegato I.13, possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

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