La Camera ha approvato il disegno di legge quadro per la ricostruzione post-calamità, ossia un insieme di norme che hanno l'obiettivo di definire le regole per le attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, come i terremoti e le alluvioni, ossia per il funzionamento della macchina che deve mettersi in moto subito dopo la gestione della fase emergenziale.
L'obiettivo è evitare l'adozione di norme ad hoc ogni volta che avviene un disastro e che poi puntualmente finiscono per essere aggiornate di continuo generando una sovrapposizione continua di disposizioni, da intercettare nei Dl e nelle ordinanze.
In altre parole, si punta a definire un unico modello di governance che tenga in considerazione le differenze territoriali, ma che in realtà non differisce molto da quanto attuato con le catastrofi degli ultimi anni, con la previsione di un commissario straordinario che coordina gli interventi anche mediante il meccanismo già noto delle ordinanze.
Il testo ora passa all'esame del Senato.
indice dei contenuti
- Lo stato di ricostruzione
- La gestione affidata al commissario straordinario
- Il meccanismo delle ordinanze
- La Cabina di regia
- Più forza al dipartimento Casa Italia
- Per l'avvio della ricostruzione occorre aggiornare la pianificazione
- Attuazione degli interventi con Scia
- La ricostruzione privata
- Assicurazioni per danni da calamità
Il testo approvato dalla Camera
Lo stato di ricostruzione
Terminato lo stato di emergenza, e una volta che la Protezione civile ha elaborato una relazione sui fabbisogni per il ripristino delle case e delle infrastrutture danneggiate o da ricostruire e per la messa in sicurezza e riduzione del rischio, il Consiglio dei ministri può deliberare, acquisita l'intesa con le regioni interessate, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che può durare cinque anni, prorogabili fino a dieci, e dare così il via all'applicazione del sistema di regole della legge quadro che prevede più step per l'attivazione delle operazioni di ricostruzione e riparazione.
Poco prima del termine dello stato di ricostruzione, il commissario straordinario può, con un'apposita ordinanza, regolare la fase di transizione alle regole ordinarie, prevedendo anche disposizioni derogatorie al Codice degli appalti che possono durare al massimo sei mesi.
La gestione affidata al commissario straordinario
Come accade anche oggi, a governare il processo di ricostruzione è il Commissario straordinario che ha una sua struttura di supporto e può coincidere con il presidente della regione interessata. Più il Commissario lavora bene e meglio viene pagato: oltre ad una parte fissa di 50mila euro annui, gli può essere corrisposto un ulteriore compenso (fino a ulteriori 50mila euro) proporzionato all'abilità dimostrata nel centrare gli obiettivi nei tempi prefissati.
Uno dei primi compiti del Commissario straordinario è l'elaborazione, entro sei mesi dalla nomina, di un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, di concerto con i ministri interessati e d'intesa con le regioni. In caso di alluvioni, tale piano può individuare le misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione.
Gli altri compiti sono quelli che già si conoscono, assunti dai commissari che si sono succeduti nella gestione della ricostruzione post-terremoto e post-alluvioni negli ultimi anni, tra cui il coordinamento degli interventi pubblici e privati, la gestione della contabilità speciale e l'assunzione di personale per la struttura commissariale.
Il meccanismo delle ordinanze
Come accade anche oggi, il Commissario può esercitare le sue funzioni attraverso l'emanazione di ordinanze che possono derogare alle disposizioni di legge. Ci sono però dei punti fermi, le ordinanze devono rispettare: le disposizioni penali. i principi generali dell'ordinamento, le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione (Dlgs 159 del 2011); il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004); i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
La Cabina di regia
A supporto del commissario c'è una Cabina di regia, presieduta dallo stesso commissario, di cui fanno parte: il capo della Protezione civile, il capo del dipartimento Casa Italia, i presidenti delle regioni e delle provincie autonome interessate, il sindaco metropolitano (se presente), un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia (Upi), un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Alla Cabina spetta, tra l'altro, il compito di redigere i piani speciali di ricostruzione pubblica e di redigere il piano generale pluriennale di interventi, con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati.
Più forza al dipartimento Casa Italia
È al presidente del Consiglio dei ministri che spetta l'adozione di direttive per lo svolgimento delle attività di ricostruzione su proposta del capo del dipartimento Casa Italia che può anche elaborare linee di indirizzo per il rispetto, da parte del commissario, delle direttive del governo.
A livello centrale, una delle novità - che nasce sulla scia di un Dl del 2023 - è proprio l'assunzione di un ruolo importante del dipartimento Casa Italia, chiamato a svolgere le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi. Per questo si prevede di rafforzare il dipartimento con un contingente aggiuntivo (massimo 25 unità) di personale da assumere a tempo indeterminato, da individuare tra il personale che ha già lavorato per le strutture deputate alla ricostruzione post-terremoto.
Presso il dipartimento è anche costituita la conferenza di tutti i commissari straordinari che lavorano alla ricostruzione di diversi territori italiani.
Per l'avvio della ricostruzione occorre aggiornare la pianificazione
Per mettere in moto la macchina della ricostruzione, i comuni devono approvare o adeguare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, nonché aggiornare gli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, se necessari, i quali seguono un iter abbreviato, possono derogare al piano paesaggistico e - a determinate condizioni - non sono soggetti a Vas.
È sempre il Comune ad individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari, per i quali i proprietari sono tenuti a riunirsi in consorzio. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51% della superficie complessiva dell'intero edificio. I proprietari devono unirsi in consorzio entro 30 giorni a decorrere dall'invito del commissario straordinario. Se ciò non accade, il comune si sostituisce a coloro che non hanno aderito al consorzio, utilizzando i fondi per la ricostruzione privata, salvo poi rivalersi sui proprietari se la spesa supera l'importo del contributo concesso.
Attuazione degli interventi con Scia
Se gli strumenti attuativi hanno indicazioni e prescrizioni di dettaglio, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante Scia, prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione.
La ricostruzione privata
Deliberato lo stato di ricostruzione, sarà un Dl a determinare, per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati, le spese ammissibili e i relativi limiti. L'istanza di concessione dei contributi, insieme alla richiesta del titolo abilitativo e alla scheda Aedes (scheda di rilevamento dell'agibilità e del danno nell'emergenza sismica), è presentata al comune territorialmente competente. La relazione tecnica è asseverata da un professionista abilitato e attesta la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi. Lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis del Tu dell'edilizia.
Tra l'altro attraverso appositi programmi straordinari di ricostruzione le regioni possono autorizzare la realizzazione di interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che tali interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.
Se tali condizioni sono rispettate, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante Scia edilizia, senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche, che sono comunque necessarie. Questo vale anche nel caso in cui l'intervento comporta modifiche dei prospetti.
Viene, inoltre, prevista la dematerializzazione delle pratiche grazie all'impiego di piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Anac.
Assicurazioni per danni da calamità
Il provvedimento delega il governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
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