Applicazione dell'equo compenso. Ma non solo. Il Correttivo al Codice degli appalti (Dlgs 36 del 2023), approdato in Parlamento per ricevere osservazioni, introduce un metodo di calcolo per determinare i punteggi da attribuire alle offerte economiche per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Inoltre, per la dimostrazione del possesso della capacità tecnica e professionale è consentito far riferimento all'ultimo decennio (e non all'ultimo triennio).
È previsto anche che i requisiti economico-finanziari siano dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni.
Introdotta, infine, la possibilità di presentare offerte al rialzo, se previsto dal disciplinare.
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Più facile rispettare i requisiti speciali
Diventa più facile possedere i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale richiesti dalla stazione appaltante per l'accesso alle gare. Quanto al requisito di capacità tecnica e professionale, per dimostrare l'esecuzione di contratti analoghi a quello in affidamento (anche a favore di soggetti privati) si fa riferimento ai precedenti dieci anni (e non più al precedente triennio) dalla data di indizione della procedura di gara.
Inoltre, è previsto che i requisiti economico-finanziari siano dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto.
Servizi di architettura e ingegneria, formula per determinare i punteggi da attribuire alle offerte economiche
Il correttivo introduce un metodo di calcolo, di natura non lineare, per determinare i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140mila euro. La formula è la seguente:
Se Ri < Rmed
PEi = (Ri/Rmed) α*X
Se Ri>Rmed
PEi=X
Dove: PEi è il punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo; Ri è il ribatto offerto dall'operatore economico i-esimo; Rmed è la media dei ribassi offerti; α è un coefficiente variabile da 0,1 a 0,3; X è il punteggio dell'offerta economica, con valore massimo pari a 30.
Equo compenso
La nuova formula per l'attribuzione dei punteggi è correlata alle novità sull'equo compenso. Dopo le sentenze contrastanti sull'applicazione della legge sull'equo compenso ai servizi di architettura e ingegneria, dopo i tentativi dell'Anac di dare una interpretazione sul tema, richiedendo più volte un intervento della cabina di regia presso il Consiglio dei ministri, ci pensa il Correttivo a definire in che modo e in che misura si potrà applicare il ribasso sul corrispettivo a base di gara. Lo schema di correttivo, infatti, stabilisce che il corrispettivo posto a base di gara, calcolato secondo quanto indicato dal decreto Parametri (Dm Giustizia 17 giugno 2016) e dall'allegato I.13 del Codice dei contratti potrà essere soggetto a ribasso, secondo precise regole.
Per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140mila euro si procede sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è ammesso il ribasso. In particolare sopra i 140mila euro, il 65% del corrispettivo posto a base di gara viene considerato prezzo fisso e quindi non ribassabile, mentre il restante 35% dell'importo può essere assoggettato a ribasso. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta utilizzando la formula già descritta e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.
Per i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140mila euro, che rientrano nel campo dell'affidamento diretto, i corrispettivi a base di gara, sempre calcolati in base ai parametri e secondo le regole dell'allegato I.13, possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.
Offerte anche al rialzo, se previsto dal disciplinare
Possono essere ammesse offerte al rialzo, se consentito dal bando e nei limiti in esso definiti. Con questa disposizione il Codice viene allineato alla giurisprudenza in materia. Il Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza del 18 ottobre 2023, n. 9078, ha affermato che deve ritenersi legittima l'aggiudicazione ad un operatore economico che abbia presentato un'offerta superiore rispetto al valore posto a base d'asta, nel caso in cui il disciplinare abbia tassativamente indicato i limiti a tale facoltà e la clausola non sia stata oggetto di espressa e tempestiva impugnazione da parte degli altri concorrenti in gara.
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