È stato approvato in Aula alla Camera il Ddl cosiddetto Salva-Milano, che ora passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Passa la norma di interpretazione autentica - che quindi fa salvi anche i casi del passato, in particolare milanesi passati al setaccio dalla procura, ma non solo -, con tre punti di approdo:
- la legge urbanistica (articolo 41-quinquies) che lega gli interventi di di consistente densificazione all'adozione di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata;
- la definizione di ristrutturazione edilizia così come modificata dal Dl 63 del 2013;
- le disposizioni del Dm sugli standard (Dm 1444 del 1968) che vincola, per le zone B, la possibilità di superare le altezze della preesistenza e degli edifici circostanti all'approvazione di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata.
Confermata anche la disposizione, prevista dall'emendamento riformulato del relatore, Tommaso Foti (FdI), che ha puntato a sciogliere il nodo coperture circoscrivendo in un perimetro più ristretto la deroga al blocco delle cessioni e dello sconto in fattura che era stato imposto con il Dl Crediti del 2023.
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Legge urbanistica
Confermata l'interpretazione dell'articolo 41-quinquies, secondo cui tale articolo si interpreterebbe affermando che, per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile e per altezze superiori a 25 m, l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria se gli interventi ricadono in ambiti edificati e urbanizzati, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.
Questo vale sia per nuove costruzioni su singoli lotti, sia per le sostituzioni edilizie (previa demolizione) e sia per interventi sull'esistente.
Dm sugli standard
Viene inserita anche una norma di interpretazione autentica per il Dm sugli standard (Dm 1444 del 1968, art 8, punto 2). Tale Dm - va ricordato - afferma che nelle zone B «l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».
Tale previsione del Dm 1444 - secondo il Ddl - si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria per interventi (sull'esistente, di nuova edificazione, di sostituzione edilizia), realizzati in ambiti edificati e urbanizzati, che danno forma a edifici di altezza superiore a quella degli edifici preesistenti e circostanti, purché la crescita in verticale non contrasti con un interesse pubblico accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato.
Vanno comunque osservati la normativa tecnica delle costruzioni e i limiti di densità fondiaria stabiliti dal Dm 1444 (art. 7). Non serve un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata nemmeno nel caso in cui lo sforamento delle altezze rispetto agli edifici preesistenti e circostanti sia previsto dallo strumento urbanistico.
Punti fermi
Affinché le due norme di interpretazione autentica, quella che incide sul Dm 1444 e quella che coinvolge la legge urbanistica, abbiano efficacia, bisogna rispettare i parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali, quelli urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Limitatamente agli interventi di nuova costruzione, è necessario, inoltre, rispettare la distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
Interpretazione autentica per la definizione di ristrutturazione edilizia
C'è poi la norma di interpretazione autentica per la definizione di ristrutturazione edilizia che dovrebbe entrare in vigore in maniera retroattiva, ossia a decorrere dal 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 69 del 2013. Decreto che ha modificato la lettera d) della definizione di ristrutturazione edilizia del Tu (art. 3) ampliandone il perimetro. Il Dl del 2013 ha infatti ricompreso nella definizione di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione e il ripristino di edifici crollati e la demo-ricostruzione con stessa volumetria e sagoma diversa rispetto all'edificio originario se non soggetto a vincoli.
L'interpretazione della lettera d) proposta nel Ddl andrebbe nella direzione di considerare come interventi di ristrutturazione edilizia «gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali».
Anche per questi interventi è richiesto il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
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