Se a causa di un decurtamento i crediti della patente scendono al sotto di 15, si possono completare i lavori già avviati qualora questi abbiano superato la soglia del 30% del valore del singolo contratto. Significa che occorre verificare il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l'attività dovrà evidentemente cessare stante l'assenza del titolo abilitante. L'onere della prova spetta all'impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.
A chiarirlo è la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro pubblicata martedì 10 dicembre.
Lo stesso ragionamento è applicabile al calcolo della sanzione. Il nuovo sistema della "patente a punti" - va ricordato - prevede un regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti. La sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6mila euro.
«Si ritiene - viene precisato nella nota - che il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell'esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori - da considerarsi al netto dell'IVA - vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall'impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente».
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