Non possono accedere al regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 35mila euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). Sale, dunque, di 5mila euro, passando da 30mila a 35mila euro, la soglia relativa al reddito da lavoratore dipendente che non consente l'ingresso o la permanenza nel forfettario, ossia nel regime che applica l'aliquota unica al 15%, sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
La novità, che si applicherà dal 2025, è introdotta dalla legge di Bilancio che andrà in vigore dal prossimo 1° gennaio. Non è l'unica novità: la legge Lavoro- approvata in via definitiva dal Senato l'11 dicembre - interviene per modificare l'applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti.
Più nel dettaglio la disposizione approvata, fa sì che ai liberi professionisti iscritti all'albo non si applichi una delle cause ostative previste per il regime forfettario, purché, però, siano verificate alcune condizioni. Si tratta della causa di esclusione secondo cui non si può fare ingresso (e non si può permanere) nel regime forfettario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato, sempre nell'ambito di un rapporto subordinato, nei due anni precedenti.
Ora - con la legge Lavoro - si precisa che tale causa di esclusione non vale per i professionisti iscritti all'albo, esercenti attività libero-professionale (incluse le prestazioni di opera continuativa e coordinata) a favore di datori di lavoro che impiegano più di 250 dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. Tale contratto di lavoro deve, inoltre, prevedere un orario che rientri tra il 40 e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato.
Non cambiano le altre caratteristiche del regime.
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Imposta sostitutiva unica
Resta dunque al 15% l'imposta unica prevista dal regime fiscale, sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ovviamente, la soglia di reddito va verificata facendo riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente all'applicazione del regime forfetario.
Le spese continuano ad essere calcolate a forfait
I contribuenti che fruiscono del regime forfettario continuano a non poter dedurre le spese legate all'esercizio dell'attività, ad esclusione dei contributi previdenziali (contributo soggettivo e di maternità). Le spese continueranno ad essere calcolate a forfait, applicando il coefficiente di redditività che per i professionisti è del 78 per cento. Significa che il 22 per cento dei compensi viene considerato come spesa e non concorre al calcolo delle imposte.
Ad esempio, immaginando che un professionista abbia in un anno solare percepito compensi per 20mila euro, il reddito imponibile sarà pari a 15.600 euro. Dal reddito così determinato sono deducibili il contributo soggettivo e quello di maternità versati nel periodo d'imposta. Sottratti tali contributi, si calcolano le imposte da pagare applicando l'aliquota fissa del 15%.
LA FORMULA
Imposta netta = 0,15 * [(Compensi percepiti * 0,78) - (contributi soggettivo + maternità)]
Le altre cause ostative
Non subiscono modifiche le altre cause di esclusione dal regime. Va ricordato che sono impediti l'ingresso e la permanenza nel regime ai contribuenti che abbiano sostenuto spese, per un ammontare complessivo pari o superiore a 20mila euro, per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti.
Restano esclusi dal regime gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari. Non può avvalersi del regime forfettario, inoltre, il professionista che controlla (direttamente o indirettamente) una Srl se le due attività - quella della società controllata e quella del professionista autonomo - sono correlate.
Certificazione unica non più obbligatoria
Va ricordato che dal 2024 è stato abolito l'obbligo di inviare la certificazione unica a chi applica il regime forfettario o quello di vantaggio, per effetto del decreto per la semplificazione degli adempimenti tributari (Dlgs 1 del 2024, art. 3) pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" del 12 gennaio 2024. Il Dlgs va a modificare il Dpr 322 del 1998 ed esonera i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti minimi e forfettari dall'invio della certificazione unica.
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