Dopo le sentenze contrastanti sull'applicazione della legge sull'equo compenso ai servizi di architettura e ingegneria, dopo i tentativi dell'Anac di dare una interpretazione sul tema, richiedendo più volte un intervento - mai arrivato - della cabina di regia presso il Consiglio dei ministri, a definire in che modo e in che misura si potrà applicare il ribasso sul corrispettivo a base di gara, è il correttivo al Codice degli appalti (Dlgs 209 del 2024) pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 31 dicembre 2024.
Per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140mila euro si procede sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La stazione appaltante calcola il corrispettivo posto a base di gara secondo quanto indicato dal decreto Parametri (Dm Giustizia 17 giugno 2016) e dall'allegato I.13 del Codice dei contratti. L'importo a base di gara sarà dato dai compensi e dalle spese e oneri accessori, fissi e variabili.
Sul prezzo così determinato è ammesso il ribasso, ma secondo precisi limiti. Il 65% del corrispettivo posto a base di gara viene considerato prezzo fisso (i concorrenti competeranno solo in base a criteri qualitativi) e quindi non ribassabile; il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%. Dunque, si prevede un meccanismo per contenere i ribassi. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale.
Il correttivo introduce anche un metodo di calcolo, di natura non lineare, per determinare i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140mila euro.
La formula è la seguente:
Se Ri < Rmed
PEi = (Ri/Rmed) ^ α*X
Se Ri>Rmed
PEi=X
Dove: PEi è il punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo; Ri è il ribatto offerto dall'operatore economico i-esimo; Rmed è la media dei ribassi offerti; α è un coefficiente variabile da 0,1 a 0,3; X è il punteggio dell'offerta economica, con valore massimo pari a 30.
Per i servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 140mila euro, i corrispettivi a base di gara, sempre calcolati in base ai parametri e secondo le regole dell'allegato I.13, possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.
Il testo del Correttivo pubblicato in Gazzetta ufficiale
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