Le linee guida applicative del Dl salva-casa diramate dal ministero delle Infrastrutture trattano diversi punti del Dl salva-casa e intervengono anche sulla questione della regolarizzazione delle parziali difformità nate nel corso di lavori autorizzati prima dell'entrata in vigore della legge Bucalossi (n. 10 del 1977), ossia prima del 30 gennaio 1977, quando non esisteva l'istituto della variante in corso d'opera.
Il Dl consente, infatti, di accedere a una speciale procedura di regolarizzazione delle parziali difformità compiute nel corso dei lavori attinenti a un titolo rilasciato prima del 30 gennaio 1977. Riguardo a tale procedura, il Mit chiarisce che «Gli interventi realizzati come varianti che costituiscono parziali difformità devono essere stati eseguiti nell'ambito degli interventi riconducibili ad un titolo rilasciato prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977. Da ciò consegue che gli stessi possono essere stati realizzati anche in data successiva al 30 gennaio 1977, purché entro i limiti di validità temporale del titolo che permettono di caratterizzare gli interventi come variante».
Linee guida Salva Casa - il testo
«Pertanto, ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'applicabilità del regime prefigurato dall'articolo 34-ter, occorrerà indicare l'epoca di realizzazione della variante, al fine di poterla ricondurre alla validità temporale del titolo abilitativo rilasciato ante '77 cui essa si riferisce».
La procedura di regolarizzazione delle varianti ante '77 riguarda esclusivamente gli aspetti edilizi.
Nei casi in cui l'intervento sia stato effettuato in area sottoposta ad altri regimi - ad esempio, sismico o paesaggistico - sarà, comunque, necessario coinvolgere le altre Autorità competenti per ottenere le prescritte autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.
Viene ricordato - inoltre - che l'epoca della realizzazione delle varianti ante '77 può essere provata attraverso le informazioni catastali di primo impianto, o mediante altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, o, ancora attraverso il titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Se non è possibile risalire all'epoca di realizzazione della variante utilizzando la documentazione citata, il professionista incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità.
Inoltre, ai fini del perfezionamento della Scia in sanatoria presentata per regolarizzare la variante non è richiesta la sussistenza della doppia conformità, rigida o semplificata, di cui agli articoli 36 e 36-bis del Testo unico.
Quanto alla sanzione, le linee guida chiariscono che si fa riferimento a quella prevista dall'articolo 36-bis, comma 5, lettera b), prima parte, e sarà, pertanto, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro.
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