Albo ingegneri: iscrizione nei diversi settori

Gli ingegneri iscritti in un settore dell'Albo possono iscriversi ad un altro settore della medesima sezione soltanto se sono in possesso del titolo accademico previsto e non semplicemente superando l'esame di stato relativo.

Questo in sintesi il senso della circolare n. 175 del 22 ottobre 2008 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha anche reso noto che gli Ordini devono cancellare coloro che sono stati iscritti in base al superamento dell'esame di stato ma senza il corrispondente titolo di studio.

Come noto, il D.P.R. 328/2001 ha diviso l'Albo professionale in due Sezioni A e B (relativamente per Lauree quinquennali e triennali) ripartite entrambe in tre Settori:

  • Civile e Ambientale;
  • Industriale;
  • dell'Informazione.

Il Consiglio Nazionale dopo la pronuncia 4154/2007 del TAR Puglia "iscrizione ad un ulteriore settore dell'Albo da parte del soggetto già iscritto in altro settore della stessa Sezione - imprescindibile necessità del possesso del corrispondente titolo di studio" aveva richiesto una pronuncia delle Autorità Ministeriali competenti per rispondere alle richieste dei vari Ordini provinciali che chiedevano come comportarsi nei casi di richieste d'iscrizione in altri settori.

La Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia ha risposto con la nota del 13 ottobre 2008 affermando che "gli ingegneri già iscritti in un Settore che richiedano l'iscrizione ad altro settore - della medesima sezione - non possono essere ivi iscritti se non possiedono il titolo accademico previsto dall'articolo 47 del D.P.R. n. 328/2001, anche se hanno superato l'esame di stato".

Il Ministero ha aggiunto inoltre che gli Ordini provinciali devono "disporre la cancellazione di coloro che risultano iscritti in virtù del solo superamento dell'esame di Stato, ma in assenza del corrispondente titolo di studio".

Fonte:

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: