L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 68/E del 19 Marzo 2009, ha stabilito che per lo scomputo delle ritenute risulta sufficiente la fattura.
In pratica, anche se manca la certificazione da parte del sostituto d'imposta, il professionista (o l'impresa) può comunque utilizzare le ritenute subite durante l'anno come strumento di abbattimento dell'imposta netta in sede di dichiarazione dei redditi.
Il professionista, per provare di aver subito la ritenuta, deve esibire la fattura emessa e la relativa documentazione derivante dalla banca o da altro intermediario finanziario, a dimostrazione dell'importo netto effettivamente percepito e quindi della trattenuta della R.A. subita.
Nel caso in cui la fattura e la documentazione bancaria siano prodotte in sede di controllo va anche presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del contribuente in cui si dichiara che la documentazione è riferita a quella specifica fattura contabilizzata e che non ci siano stati altri pagamenti da parte del sostituto a fronte della stessa.
di Emanuela Stefanucci
dottore commercialista - revisore contabile
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