Trasferte: l'Iva non detratta non è deducibile né ai fini Irpef né ai fini Irap
Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 6 del 2009, dalla rinuncia ad esercitare la detrazione dell'Iva sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione, consegue l'impossibilità di dedurre l'imposta dal reddito d'impresa o professionale a titolo di costo. Pur tuttavia, secondo quanto stabilito dalla disciplina Iva, la detrazione dell'Iva è un diritto del contribuente e non un obbligo.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 84/E del 31 Marzo 2009, ha affermato che l'Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio non può essere dedotta dalla base imponibile Irap. L'Agenzia delle Entrate non ritiene possibile inquadrare l'Iva fra le componenti negative di reddito nelle ipotesi in cui ciò scaturisca da valutazioni discrezionali del contribuente.
Tutto ciò determina a questo punto l'assoluta necessità di farsi rilasciare in caso di spese per trasferta (si ricorda che sono esclusivamente rientranti in tale categoria quelle al di fuori del Comune di residenza) non più la semplice ricevuta fiscale ma la fattura vera e propria perché solo in tal modo è possibile evitare di perdere la possibilità di recuperare la parte relativa all'Iva.
di Emanuela Stefanucci
dottore commercialista - revisore contabile
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