Agevolazioni del 36 e 55% agli ampliamenti del Piano Casa

La detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte preesistente, non quelle per la “nuova costruzione”

I lavori di ampliamento dell’immobile, eseguiti in attuazione del “Piano Casa” (articolo 11 del DL 112/2008), in deroga ai piani regolatori locali, usufruiscono delle detrazioni fiscali del 36 e 55% alle condizioni generalmente previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia. 

Ciò perché le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, in quanto introdotte da leggi regionali, non possono influire sull’applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.
Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 4/E del 4 gennaio, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria consulenza giuridica in merito all’interpretazione dell’articolo 1 della legge 449/1997 (“disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio”).
 
Il quesito
Una direzione regionale ha chiesto il parere dell’Amministrazione centrale per sapere come operare nei confronti di coloro che hanno richiesto di usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55%, previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, sui lavori di ampliamento dell’immobile esistente nell’ambito del “Piano Casa”.
 
Nel merito, la direzione istante fa presente che il Testo Unico per l’edilizia definisce tra gli interventi di ristrutturazione anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”, mentre gli interventi di nuova costruzione sono quelli riguardanti la “costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”.
 
Sulla base di queste definizioni, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che non spetta l’agevolazione del 36% alle nuove costruzioni (ad eccezione dei parcheggi pertinenziali) e ha ammesso al beneficio gli interventi di ristrutturazione che aumentano la superficie ma non il volume preesistente, con l’unica eccezione dei servizi igienici per la cui costruzione è possibile aumentare sia la superficie che il volume esistenti. Inoltre, la detrazione del 36% spetta per gli edifici demoliti e fedelmente ricostruiti, a condizione che i lavori eseguiti siano catalogabili come ristrutturazioni edilizie (articolo 31, lettera d), legge 457/1978); viceversa, niente bonus se l’immobile subisce modifiche, per sagoma e volume, tali da configurarsi come interventi di nuova costruzione.
 
Il parere dell’Agenzia
Innanzitutto va chiarito lo spirito innovativo del “Piano Casa”, nato per garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi di fabbisogno abitativo: per attuare ciò è stato predisposto un sistema di norme che permette di ampliare o ricostruire gli immobili sulla base di leggi regionali, in deroga ai locali piani regolatori.
I Comuni possono concedere permessi per ampliare gli edifici fino al 20% in più del loro volume o della superficie coperta (30% per quelli antecedenti al 1989, da abbattere e ricostruire per adeguarli agli standard energetici e di sicurezza) e, nel caso di ricostruzione con tecniche di bioedilizia o con l’installazione di impianti ad energie rinnovabili, tale limite è aumentato al 35%.
 
Già in passato, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dei benefici fiscali del 36 e 55% per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione del manufatto, precisando che i vantaggi fiscali sono riconosciuti solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto sia della sagoma che della volumetria preesistenti.
Nel caso in cui si effettui, invece, una demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’immobile, la detrazione non spetta poiché si identifica una “nuova costruzione”.

Infine, se si procede alla ristrutturazione senza demolizione dell’immobile e con ampliamento dello stesso, i benefici competono solo per la parte riguardante la parte preesistente poiché l’ampliamento configura una “nuova costruzione” (circolari 57/1998, 36/2007 e 39/2010).
 
La risoluzione, pertanto, puntualizza che, per gli ampliamenti degli immobili eseguiti in base al “Piano Casa”, vanno adottati gli stessi criteri, dal momento che le deroghe ai piani regolatori locali, introdotte da leggi regionali, non possono influire sull’applicazione di norme fiscali nazionali.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

Risoluzione del 04/01/2011 n. 4 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa
Consulenza Giuridica – Art. 1 della legge n. 449 del 1997 – Piano Casa – Possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione in presenza di lavori di ampliamento

Testo:
Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente


QUESITO
L’istante chiede di sapere se, per gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. Piano Casa – introdotto dall’art. 11 del decreto legge 112 del 2008 – è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, previste, rispettivamente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia (legge n. 449 del 1997, art. 1) e di riqualificazione energetica (legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e seguenti), realizzati sul patrimonio edilizio esistente.

La questione, a dire della Direzione istante, è sorta per effetto delle molteplici  richieste di chiarimento che le sono pervenute, in considerazione del fatto che il Piano Casa prevede la possibilità di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici in deroga ai Piani Regolatori locali.


SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante premette che l’art. 3 del Testo Unico per l’edilizia, approvato con D.P.R. n. 380 del 6.6.2001, entrato in vigore il 30.6.2003, nel definire gli interventi edilizi precedentemente individuati dall’art. 31 della legge n. 457 del 5.8.1978, include, al comma 1, lett. d), tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”; mentre, alla lett. e), definisce gli  “interventi di nuova costruzione” quelli di “costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”.

Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che non sono agevolabili, ai sensi dell’art. 1 della legge 449 del 1997, gli interventi di nuova costruzione (salvi i parcheggi pertinenziali) e ha indicato, fra gli interventi ammessi alla detrazione, quelli di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 31, lett. d), della legge n. 457 del 1978, che aumentino la superficie utile ma non il volume preesistente; unica eccezione è rappresentata dai servizi igienici, per la costruzione dei quali è possibile aumentare sia le superfici che i volumi esistenti (cfr circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, p. 3.4 e circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, p. 4).

Possono, inoltre, essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria delle ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 31, lett. d) della legge 457 del 1978.

Pertanto, secondo le previsioni del richiamato art. 3, lett. d), del DPR 380 del 2001, gli interventi di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio, qualora al termine dei lavori si realizzi un edificio nel suo complesso diverso, per sagome e volumi, da quello originario, si configurano “interventi di nuova costruzione”.

Conseguentemente, la Direzione istante, in presenza dei predetti interventi di ristrutturazione e ampliamento, ha negato la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali in esame, non ritenendo possibile scorporare le spese di ampliamento da quelle di ristrutturazione. Per le medesime considerazioni, la Direzione istante ritiene che non possano trovare applicazione le detrazioni del 55 per cento previste dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006, riferibili unicamente ad edifici esistenti e non alle nuove costruzioni.

E’, infatti, vero che il Piano Casa può derogare alle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici comunali o dalle norme regolamentari locali, ma è altrettanto innegabile che la natura dell’intervento non muta e, in presenza di un intervento di ampliamento, quest’ultimo continua a configurarsi come “nuova costruzione”.


PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 11 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, ha approvato il cd. Piano Casa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo.
Il Piano consiste in un sistema di norme che consente di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici sulla base di leggi regionali, in deroga ai piani regolatori locali.

In particolare, è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20 per cento del loro volume o della superficie coperta. Inoltre, è prevista la possibilità di abbattere e ricostruire – anche in zona differente – edifici antecedenti al 1989 che necessitino di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza, purché non soggetti a particolari vincoli. In tal caso, la ricostruzione potrà essere autorizzata con un aumento dei volumi del 30 per cento, elevabile sino al 35, se la stessa avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.

Con riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali del 36 e 55 per cento sugli interventi di ampliamento previsti dal Piano Casa – si premette che l’art. 3 del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia) riconduce fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; inoltre, definisce interventi di “nuova costruzione” quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente.

Sulla base di tali assunti, questa Amministrazione, con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, ha chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione” (cfr Circ. n. 57/E del 1998, Circ. n. 36/E  del 2007 e, da ultimo,  Circ. n. 39/E del 2010).

I criteri indicati si rendono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa, posto che le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, essendo introdotte da leggi regionali, non possono influire sulla applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.

Ne consegue che, ai fini fiscali, gli interventi di ampliamento, come definiti dall’art. 3 del richiamato Testo Unico dell’Edilizia, continuano a configurarsi come “nuova costruzione” e, pertanto, si considerano ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni del 36 e 55 per cento solo alle condizioni precisate nei richiamati provvedimenti di prassi.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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pubblicato in data: 10/01/2011