Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”
Il regolamento entrerà in vigore il 9 giugno 2011.
Tra gli elementi caratterizzanti del nuovo regolamento l’introduzione dei contenuti dello studio di fattibilità, l’individuazione ad un alto livello di dettaglio dei contenuti degli elaborati progettuali, la definizione di una rigorosa procedura di verifica dei progetti, tutto ciò al fine di migliorare la qualità delle opere pubbliche e di favorire la riduzione delle varianti in corso d’opera e del contenzioso relativo alla fase di esecuzione dell’opera.
Nell’ambito del sistema di qualificazione SOA, sono previste disposizioni tese a perseguire una maggiore trasparenza e qualità nel mercato degli operatori economici esecutori di lavori pubblici, facendo ricorso a norme moralizzatrici e di un più rigoroso sistema di vigilanza da parte dell’Autorità dei lavori pubblici.
Sono previste due categorie intermedie al fine di incentivare le piccole e medie imprese in questo particolare periodo di crisi economica.
Attraverso la regolamentazione del sistema di garanzia globale di esecuzione, che riguarda le opere di maggior rilevanza, diviene operativo per la prima volta uno strumento a garanzia dell’effettiva realizzazione dell’opera pubblica secondo procedure assicurative già consolidate in altri Paesi europei.
Nel settore dei servizi è introdotta per la prima volta la disciplina della finanza di progetto, che si avvale di procedure semplificate rispetto a quelle previste per i lavori, che consentirà di attirare risorse private per la prestazione di servizi pubblici.
Il Decreto è pubblicato nonostante non siano stati ammessi al visto della Corte dei Conti:
– l’art. 72;
– l’art. 79, comma 21;
– l’art. 238, comma 1, dalle parole “o dipendenti…” fino a “amministrazioni aggiudicatrici”;
– l’art. 327, comma 2;
– l’art. 357, commi 12,13,16,17 con riferimento alle categorie seguenti: OG12, OS3, OS4, OS5, OS11, OS13, OS14, OS22, OS25, OS27, OS28, OS29, OS30, OS34; COMMA 22 DALLE PAROLE “IN RELAZIONE…” ALLE PAROLE “L’ARTICOLO 79”.
(Fonte: Ministero delle Infrastrutture)
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