Ribadita dalla Corte costituzionale, in una recente sentenza, l’illegittimità delle norme regionali, anche di quelle a statuto speciale, che contrastano con il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In particolare, informa una nota Ance, la sentenza è riferita a norme della regione Valle d’Aosta che indebolivano i livelli di tutela del paesaggio previsti dal Codice
La Corte Costituzionale, nell’ambito della sentenza 238/2013, ha affrontato nuovamente la problematica dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale in relazione al riparto di competenze legislative nella materia della tutela dei beni paesaggistici, dichiarando costituzionalmente illegittime alcune norme regionali – nel caso specifico della Regione Valle d’Aosta – che si ponevano in contrasto con disposizioni del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, qualificabili come norme di grande riforma economico-sociale.
La Consulta ha ribadito che il legislatore statale, con l’emanazione di norme qualificabili come riforme economico-sociali, può vincolare anche la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale.
In particolare, nella premessa che lo Statuto speciale della Valle d’Aosta all’art. 2 limita l’esercizio del potere legislativo primario della Regione in materia di paesaggio al rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale dello Stato, sono state dichiarate incostituzionali per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. m) e s) della Costituzione e con il Codice dei beni culturali, talune disposizioni regionali in tema di autorizzazione paesaggistica e di sanzioni per illeciti su immobili vincolati, che venivano a determinare una restrizione dell’ambito di tutela prevista dal legislatore statale (artt. 146, 149 e 167 Codice).
Le disposizioni che regolano il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, infatti, rappresentano standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale da considerare norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
(Fonte: ANCE)
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale 238/2013