Cauzione definitiva – Riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità

La riduzione del deposito cauzionale in misura del cinquanta per cento per le imprese in possesso della certificazione di qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture.

Con il DLgs n. 163/2006 le garanzie di esecuzione e le coperture assicurative, originariamente previste per i lavori pubblici, sono state estese anche a servizi e forniture.

Infatti, l’art. 113 del citato DLgs n. 163/2006, relativo ai settori ordinari, obbliga l’esecutore del contratto a "costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale.

L’art. 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici) prevede al comma 7 che le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria sono ridotte del 50%.

La riduzione dell’importo prevista per le imprese in possesso della certificazione di qualità è quindi espressamente consentita nel caso delle garanzie a corredo dell’offerta, mentre la questione interpretativa si pone per i servizi e le forniture nella fase di esecuzione del contratto.

Sarebbe, peraltro, contraddittoria la disposizione che amplia l’applicazione dell’istituto delle garanzie previste per i lavori anche a servizi e forniture e, nel contempo, non consente la riduzione del 50% unicamente per questi ultimi, che precedentemente all’entrata in vigore del DLgs n. 163/06 godevano di obblighi meno restrittivi rispetto ai lavori.

Sul piano logico-giuridico, infatti, l’interpretazione restrittiva dell’art. 40, comma 7, del DLgs n. 163/2006, cui seguirebbe l’impossibilità per le imprese in possesso della certificazione di qualità di avvalersi della riduzione della cauzione definitiva nelle procedure di appalto di servizi e forniture, non sembra affatto coerente con la nuova impostazione normativa codificata dal DLgs n. 163/2006 in termini unitari per le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, come emerge anche dalla formulazione letterale dell’art. 40, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, che non circoscrive il beneficio in questione agli appalti di lavori.

Del resto, laddove il legislatore ha inteso riservare un regime giuridico differenziato per i lavori lo ha fatto espressamente, e la conferma di ciò è rinvenibile nell’art. 129 del Codice, che detta ulteriori previsioni in tema di garanzie e coperture assicurative specifiche per i lavori.

 

Determinazione 11 settembre 2007 n. 7
Cauzione definitiva – Interpretazione dell’art. 40, comma 7, del DLgs n. 163/06 in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità
Vedi (in formato .doc)

pubblicato in data: 19/09/2007

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