Cauzione definitiva – Riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità
La riduzione del deposito cauzionale in misura del cinquanta per cento per le imprese in possesso della certificazione di qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture.
Con il DLgs n. 163/2006 le garanzie di esecuzione e le coperture assicurative, originariamente previste per i lavori pubblici, sono state estese anche a servizi e forniture.
Infatti, l’art. 113 del citato DLgs n. 163/2006, relativo ai settori
ordinari, obbliga l’esecutore del contratto a "costituire una garanzia
fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale.
L’art. 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici) prevede al comma 7 che le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema
usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria sono ridotte del 50%.
La riduzione dell’importo prevista per le imprese in possesso della
certificazione di qualità è quindi espressamente consentita nel caso
delle garanzie a corredo dell’offerta, mentre la questione interpretativa si pone per i servizi e le forniture nella fase di esecuzione del contratto.
Sarebbe, peraltro, contraddittoria la disposizione che amplia
l’applicazione dell’istituto delle garanzie previste per i lavori anche
a servizi e forniture e, nel contempo, non consente la riduzione del
50% unicamente per questi ultimi, che precedentemente all’entrata in
vigore del DLgs n. 163/06 godevano di obblighi meno restrittivi
rispetto ai lavori.
Sul piano logico-giuridico, infatti, l’interpretazione restrittiva
dell’art. 40, comma 7, del DLgs n. 163/2006, cui seguirebbe
l’impossibilità per le imprese in possesso della certificazione di
qualità di avvalersi della riduzione della cauzione definitiva nelle
procedure di appalto di servizi e forniture, non sembra affatto
coerente con la nuova impostazione normativa codificata dal DLgs n.
163/2006 in termini unitari per le procedure di appalto di lavori,
servizi e forniture, come emerge anche dalla formulazione letterale
dell’art. 40, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, che non
circoscrive il beneficio in questione agli appalti di lavori.
Del resto, laddove il legislatore ha inteso riservare un regime giuridico differenziato per i lavori lo ha fatto espressamente,
e la conferma di ciò è rinvenibile nell’art. 129 del Codice, che detta
ulteriori previsioni in tema di garanzie e coperture assicurative
specifiche per i lavori.
Determinazione 11 settembre 2007 n. 7
Cauzione definitiva – Interpretazione dell’art. 40, comma 7, del
DLgs n. 163/06 in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in
possesso di certificazione di qualità
Vedi (in formato .doc)
pubblicato in data: 19/09/2007
appalti, certificazione di qualità, ISO, lavori pubblici, UNI