Certificazione di crediti e rilascio del DURC – Primi chiarimenti

Emanata la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 fornisce prime importanti indicazioni per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) "in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili...

Emanata la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con circ. n. 40/2013, d’intesa con gli Istituti previdenziali, fornisce prime importanti indicazioni per la corretta applicazione dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013, che prevedono il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

(Ministero del lavoro)

Circ. n. 40 del 21 ottobre 2013 (formato .pdf 205 Kb)

 

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