Consegna al RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto
Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un’istanza di interpello avanzata dalla Confcommercio per avere un parere in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.
In particolare si chiede se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell’unità stessa (normalmente dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.30) costituisca, per il datore di lavoro, assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 18
comma 1 lett. o) del DLgs n. 81/2008.
Tale norma richiede di “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)”.
La Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro ha risposto in tal senso:
“L’art. 18 comma 1 lettera o) del DLgs n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.
Il comma 5 dell’art. 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.
La previsione viene a risolvere la questione assai dibattuta sul piano applicativo se il documento inerente la valutazione dei rischi dovesse essere materialmente consegnato o fosse invece solo accessibile al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la sua consultazione.
La problematica scaturiva dalla formulazione dell’art. 19, comma 5, del DLgs. n. 626/1994 che parlava di diritto di “accesso” al documento sulla valutazione dei rischi; si era tuttavia ritenuto che, stante il ruolo effettivo e non meramente formale del rappresentante, lo stesso avesse diritto alla materiale consegna dei documenti, ovviamente in copia, necessari per svolgere appieno le sue funzioni (in tal senso è la circolare del Ministero del lavoro 16 giugno 2000, n. 40, con le ulteriori precisazioni apportate dalla circolare n. 68 del 3 ottobre dello stesso anno).
Tale indirizzo ha trovato ora conferma sul piano legislativo.
Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.
Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.”
(Fonte: Ministero del Lavoro)
Vedi Istanza di interpello (.pdf)
- TESTO UNICO PER LA SICUREZZA DLgs 9 aprile 2008, n. 81
- LA REDAZIONE DEL PSC secondo il DLgs 81/2008
- LA NUOVA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Secondo il DLgs 81/2008
- PIANI OPERATIVI PER LA SICUREZZAIl nuovo POS secondo il DLgs 81/2008
- RSPP – I NUOVI REQUISITI – Secondo il DLgs 81/2008Requisiti professionali del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- LAVORI IN QUOTAIl nuovo PiMUS secondo il DLgs 81/2008
- DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE Adempimenti e verifiche secondo il DLgs 81/2008
- NUOVO CODICE DELLA SICUREZZA IN EDILIZIA E SUI LUOGHI DI LAVORO VI edizione
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pubblicato in data: 03/02/2009
Confcommercio, ministero lavoro, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sicurezza sul lavoro