È all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)”
Tra le principali misure previste si segnalano le seguenti:
- la modifica dell’art. 8 del DLgs 152/2006 (Codice ambientale) viene prevista l’istituzione di una Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA (in sostituzione delle due commissioni distinte, l’una per la VIA e l’altra per l’AIA) articolata in sottocommissioni; (Art. 5 comma 1)
- la modifica dell’art. 9 del Dlgs 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), viene chiarito che la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) non riguarda tutti i piani di gestione del rischio di alluvioni ma solo la parte dei piani predisposti dalle autorità di bacino distrettuali ai sensi dell’art. 7, c.3 lett a) di cui al suddetto Dlgs 49/2010; (Art. 6)
- vengono introdotte disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi. In particolare, viene integrato l’art. 75 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) prevedendo una riduzione del 20% della garanzia a corredo dell’offerta, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e che sono muniti di registrazione Emas (che certifica la qualità ambientale dell’organizzazione aziendale) o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di “prodotti”, comprensivi di beni e servizi).
Viene, inoltre, precisato che, nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), quello del costo di utilizzazione e manutenzione deve tenere conto anche dei consumi di energia e delle risorse naturali, delle emissioni inquinanti e dei costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impianti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio. (Art. 9 comma 2)
- la modifica dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006, vengono inquadrate nell’ambito dell’ordinamento nazionale le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero disciplinate dai regolamenti europei che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere considerati tali. (Art. 12 comma 1)
- vengono semplificate le disposizioni di cui all’art. 191 del D.Lgs 152/2006 in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti. In particolare, viene eliminato l’obbligo di comunicare le ordinanze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito. Viene, invece, previsto che le ordinanze adottate dal sindaco e dal Presidente della provincia sono comunicate al Presidente della regione e che le ordinanze adottate dal Presidente della regione sono comunicate al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Art. 17)
- viene abrogato il divieto di cui all’art. 6, comma 1, lettera p del D.Lgs 36/2003 di conferire in discarica rifiuti con potere calorifico inferiore a 13.000 kj/kg a partire dal 31 dicembre 2010. (Art. 21)
- vengono dettate modifiche all’art. 54 del D.Lgs 152/2006 volte a perfezionare il passaggio dalle «vecchie» Autorità di bacino di rilievo nazionale istituite ai sensi della L. 183/1989 alle Autorità di bacino distrettuale previste dall’art. 63 del Dlgs 152/2006. (Art. 22)
- viene istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, un capitolo con uno stanziamento per l’anno 2014 di 10 milioni di euro per il finanziamento di interventi di rimozione o demolizione, da parte dei Comuni, di opere e immobili realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire. Sono ammessi al finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell’Ambiente. (Art. 23)
- viene istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dal 2014, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo privilegiando gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. Il Fondo di garanzia viene alimentato da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato definita dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico. (Art. 24)
- viene istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Per la redazione del Catalogo il Ministero si avvale delle informazioni rese da altri soggetti tra cui Ispra, Istat, Banca d’Italia, Regioni ed enti locali. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente. Il Catalogo è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno ed il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti del suddetto aggiornamento.
(fonte: ANCE)