È stato pubblicato sul S.O. n. 50 della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
Il decreto legge è entrato in vigore il 22 giugno e dovrà essere convertito entro il 21 agosto.
Il decreto contiene, tra l’altro, alcune misure volte a semplificare adempimenti formali in materia di lavoro, prestazioni lavorative di breve durata e disposizioni in materia di prevenzione incendi.
Nello specifico si prevedono, all’articolo 32, semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nei settori a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter del D. Lgs. n. 81/08.
La proposta di modifica all’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/08 prevede che, nei casi suddetti, un incaricato del datore di lavoro committente, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, sovrintenda a tali cooperazione e coordinamento.
La modifica eleva inoltre a dieci uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI, sempre che i lavori o i servizi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d. lgs. n. 81/08.
Si introducono, altresì, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008) al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. A questo proposito è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l’INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica. Viene, inoltre, previsto l’obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche – INAIL, ASL, ARPA – di comunicare al datore di lavoro entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza; in tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.
Si prevedono poi una serie di semplificazioni degli adempimenti nei cantieri temporanei o mobili.
Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente e la Conferenza Stato-regioni) l’individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera, piano di sicurezza sostitutivo).
Non del tutto chiara è, invece, la proposta di modifica all’articolo 88 del D. Lgs. n. 81/08 che prevede l’esclusione dei piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 previste per i cantieri temporanei e mobili.
Si evidenzia infatti che la proposta di modifica non è pertinente, dal momento che il D. Lgs. n. 81/08 prevede già che tutte quelle attività che non comportano lavori edili o di ingegneria civile non rientrino nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/08.
La modifica proposta appare oltretutto ambigua poiché lega l’esclusione all’entità dei lavori (dieci uomini giorno), facendo presumere che quei lavori di entità superiore ai dieci uomini giorno, rientrino invece nel campo di applicazione del Titolo IV.
In materia di prevenzione incendi l’intervento di modifica è rivolto agli enti ed ai privati delle nuove attività introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Il comma 1 dell’articolo in esame introduce una semplificazione burocratica, ossia l’esenzione dall’obbligo di presentazione dell’istanza preliminare qualora gli enti ed i privati suddetti siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Il comma 2 differisce di un anno, portandolo al 2014, il termine previsto dal medesimo regolamento, in scadenza il prossimo 7 ottobre, per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 4 del regolamento, ivi compresa, esclusivamente per le fattispecie diverse da quelle previste al comma 1 dell’articolo in esame, la preliminare presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3 del regolamento.
(Fonte: ANCE)