Decreto Sviluppo: nuove regole per costruzioni private e opere pubbliche

Il decreto legge disciplina, tra le altre cose, interventi per il rilancio dell'edilizia privata con varo di un nuovo "Piano Casa" e nuova disciplina della SCIA e la semplificazione delle procedure di affidamento per ridurre i tempi di costruzione.

 

Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha approvato un decreto legge che disciplina tra le altre cose  interventi per il rilancio dell’edilizia privata con varo di un nuovo “Piano Casa” e nuova disciplina della SCIA e la semplificazione delle procedure di affidamento per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche

 


Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate alla disciplina vigente le seguenti modifiche:
a) introduzione del “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

C) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la “cessione di cubatura“;

d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza;

e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l”‘autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica“;

f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;


Per il NUOVO PIANO CASA l’articolo 4 del decreto prevede:
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l’art. 14 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLgs 22 gennaio 2004, n. 42..
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative nonne di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 del DPR 6 giugno 2001, n, 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 10, fatto salvo quanto previsto al comma 7, e al secondo periodo del comma 7, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all’approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lett. a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al 20% del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.”

 

Per quanto riguarda le semplificazioni procedurali per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico nazionale (grandi opere) e per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla normativa sulla costruzione delle opere pubbliche le seguenti modifiche:

– l’estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto “leasing in costruendo“;

– il limite alla possibilità di iscrivere “riserve”;

– l’introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;

– l’introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette “compensative”;

– il contenimento della spesa per compensazione in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

– la riduzione della spesa per gli accordi bonari;

– l’istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

– un disincentivo per le liti “temerarie”;

– l’individuazione, l’accertamento e la prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

– l’estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici;

– dei controlli essenzialmente “ex post” sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

– la tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

– l’obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

– la razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (“Legge obiettivo”);

– l’innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

– l’innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.

Inoltre, è elevata da 50 a 70 anni la soglia per la presunzione di interesse culturale dell’imrnobili pubblici.


Ricordiamo che il decreto legge è composto di 10 articoli e contiene inoltre disposizioni nelle seguenti materie:

– riconoscimento di un credito d’imposta in favore delle imprese che investono in ricerca scientifica;

– riconoscimento di un credito d’imposta per incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati nel Mezzogiorno;

– istituzione nei territori costieri dei distretti turistico-alberghieri per rilanciare l’offerta turistica nazionale;

– riduzione degli oneri burocratici, anche concernenti la normativa sulla privacy;

– interventi di semplificazione fiscale in favore di imprese e cittadini;

– semplificazione e rilancio delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo al settore del credito;

– fondo per il merito nel sistema universitario;

– piano triennale per l’immissione in ruolo del personale della scuola;

– istituzione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, organismo indipendente a tutela dei cittadini utenti, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato;

– misure per garantire l’operatività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
(A cura di G. Dima)

 

DECRETO LEGGE IN CORSO DI PUBBLICAZIONE (.pdf)

 

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