Detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione edilizia – Chiarimenti dall’Agenzia dell’Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla detrazione delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia contenute nell’art. 35, commi 19, 20, 35-ter e 35-quater, del DL n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006.

I quesiti riguardano:

  1. il nuovo limite di spesa di euro 48.000 fissato per abitazione;
  2. la certificazione che deve essere rilasciata dall’amministratore del condominio;
  3. il limite di spesa in relazione alle pertinenze dell’abitazione;
  4. l’indicazione della mano d’opera nella fattura.




1. Limite di spesa di euro 48.000
Il primo quesito riguarda l’applicazione del richiamato comma 35-quater il quale fissa il limite massimo di spesa, su cui calcolare la detrazione, in 48.000 euro per abitazione.
La stessa disposizione prevede che la nuova disciplina ha efficacia dal 1° ottobre 2006.
Il Caf chiede chiarimenti in relazione al calcolo del limite di spesa nel caso in cui sullo stesso immobile abbiano titolo alla detrazione due o più soggetti, con particolare riferimento all’ipotesi in cui le spese siano state sostenute da uno o da entrambi i soggetti, in parte nel periodo precedente al 1° ottobre 2006 e in parte nel periodo successivo.


2. Certificazione dell’amministratore del condominio
Il secondo quesito concerne la certificazione che l’amministratore del condominio deve rilasciare al condomino nel caso in cui i lavori di ristrutturazione riguardino le parti comuni dell’edificio e si ricollega alla circostanza che il documento finora rilasciato non sembra più idoneo, atteso che il limite massimo di spesa è stato collegato all’abitazione, che ogni condomino può disporre di più abitazioni nello stesso condominio, e inoltre, che la detrazione spettante, per l’anno 2006, può essere del 41% o del 36% a seconda del momento di sostenimento della spesa.


3. Limite di spesa in relazione alle pertinenze dell’abitazione
In ordine alle pertinenze, viene chiesto se, ai fini del calcolo del limite di spesa complessivo, il concetto di abitazione si possa estendere anche alle pertinenze.


4. Indicazione della mano d’opera nella fattura
Per quanto riguarda l’individuazione delle spese in relazione alle quali vige l’obbligo dell’indicazione in fattura del costo della manodopera, il Caf fa presente quanto segue.
Le agevolazioni fiscali IRPEF per le ristrutturazioni edilizie di cui all’art.1, comma 121, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) sono state prorogate per tutto l’anno 2006 e sono state ulteriormente prorogate a tutto il 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 387 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

L’art.35, comma 19, del DL n. 223 del 2006 ha introdotto, dopo il comma 121 della richiamata legge n. 266 del 2005, un nuovo comma (121-bis), per effetto del quale le agevolazioni in questione spettano a condizione che il costo della manodopera utilizzata per i lavori di costruzione e ristrutturazione sia evidenziata in fattura in maniera distinta.

Ai sensi del comma 20 dell’art. 35, quest’obbligo sorge in relazione alle spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata In proposito, viene osservato che sebbene le spese sostenute dal committente dal 4 luglio 2006 in genere trovano documentazione in fatture emesse a partire dalla medesima data, può accadere anche che le medesime spese possono riguardare fatture emesse precedentemente al 4 luglio 2006 e, quindi, in un momento in cui, ai fini della detraibilità delle spese, non era obbligatoria la distinta indicazione in fattura del costo della manodopera.

Ciò posto, il Caf chiede se in tale ultima ipotesi competa il beneficio della detrazione.

 

Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 giugno 2007 n. 124
Oggetto: Art. 35, commi 20 e 35quater, del DL n. 223 del 4 luglio 2006 – Spese di ristrutturazione su immobili

pubblicato in data: 13/06/2007

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