È disponibile la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1 per la compilazione dei documenti tecnici catastali. La nuova versione è relativa alla disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell’art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.
Nell’ultima versione sono previste due nuove tipologie di documento per le dichiarazioni dei fabbricati rurali:
1. Dichiarazione presentata ai sensi del DM 26/7/2012
2. Dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del DL 201/2011
La tipologia di documento 1 è utilizzata per le dichiarazioni di fabbricati di nuova costruzione od oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, ai sensi dell’art.2, comma 5 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo. Per tale opzione è necessario allegare le autocertificazioni previste, utilizzando i modelli allegati al citato decreto ministeriale.
La tipologia di documento 2 è utilizzata per le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per tale opzione è necessario allegare le autocertificazioni previste, utilizzando i modelli allegati al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.
E’ stata inoltre introdotta una nuova causale di variazione, “Richiesta ruralità”, che può essere utilizzata solo in combinazione con la tipologia di documento 1 e permette, nel caso di unità immobiliari già censite nel gruppo delle categorie D (eccetto la D/10), la presentazione di variazioni semplificate, per la cui compilazione sono richiesti solo i dati identificativi dell’immobile.
Fino al 30 novembre 2012 potrà essere utilizzata anche la versione Docfa già in uso; dopo tale data sarà disponibile solo la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1.
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