DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva: chiarimenti

Chiarimenti sull’autocerticifazione con la nota ministeriale del 16 gennaio 2012


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota del 16 gennaio 2012, ribadisce l’orientamento secondo il quale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non è soggetto ad autocertificazione, in quanto lo stesso non consiste nella mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione ma una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.


Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  16 gennaio 2012
Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 44-bis DPR 445/2000 – non autocertificabilità

La legge 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introducendo l’art. 44-bis nel corpo del DPR n. 445/2000.

Tale disposizione stabilisce che “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.

La norma – inserita nell’ambito della sezione che disciplina i “certificati” e rispetto ai quali l’art. 40 del DPR citato ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati – disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all’utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale, come evidenziato anche in passato da questa Direzione generale (v. lettera circolare 14 luglio 2044), rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.
Va infatti sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall’art. 40 citato fa sempre e comunque riferimento a “stati, qualità personali e fatti” come oggetto di certificazione e di autocertificazione.
In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza.
Proprio sulla base di tale principio, infatti si basa l’autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in casi di mendaci dichiarazioni.

Cosa del tutto diversa, invece, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l’art. 46 lett. p del DPR n. 445/2000) ma una attestazione dell’Istututo previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

Ciò premesso l’art. 44-bis del DPR n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da un autodichiarazione, che non insiste evidentemente nè su fatti, nè su “status” nè tantomeno su qualità personali.

Pertanto il riferimento, nell’ambito dell’art. 44-bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva “ai sensi dell’art. 71” lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

pubblicato in data: 21/01/2012