In Emilia Romagna, in particolare, gli interventi di manutenzione straordinaria continueranno a essere sottoposti alla disciplina più restrittiva contenuta nella disciplina generale sull’edilizia ( art. 8 L.R. 31/2002), che prescrive l’obbligo di presentazione di una denuncia di inizio attività
Il 26 marzo scorso è stato pubblicato ed è immediatamente entrato in vigore il DL n. 40/2010.
Si tratta di un provvedimento destinato prevalentemente a combattere il fenomeno dell’evasione fiscale, ma contiene anche alcune norme di sicuro impatto per le Regioni e gli enti locali.
Il decreto infatti liberalizza numerose attività edilizie, per le quali non sarà più necessaria neanche la dichiarazione di inizio attività attualmente richiesta (art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR 380/2001).
Gli interventi edilizi dovranno comunque conformarsi alle disposizioni presenti a livello regionale, e osservare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore.
In Emilia Romagna, in particolare, gli interventi di manutenzione straordinaria continueranno a essere sottoposti alla disciplina più restrittiva contenuta nella disciplina generale sull´edilizia ( art. 8 LR 31/2002), che prescrive l’obbligo di presentazione di una denuncia di inizio attività .
Tra gli altri, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell´edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all´eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell´edificio;
d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all´esercizio dell´attività agricola;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Per le attività liberalizzate sono stabilite anche misure di semplificazione relative al rilascio del certificato di prevenzione degli incendi (è sufficiente l´esame a vista) e di riduzione dei tempi per la pronuncia di conformità alla normativa antincendio dei progetti di nuovi impianti e costruzioni o modifiche di quelli esistenti da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.
Prima dell’inizio di alcuni degli interventi menzionati – lettere b), f), h), i) e l) – l´interessato, anche per via telematica, ne dà comunicazione all’amministrazione comunale (con allegazione delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie); limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria (lett. b), l’interessato è tenuto a comunicare i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
(Fonte: regione Emilia-Romagna)