Emilia-Romagna – Pubblicata la prima lista dei soggetti accreditati per la certificazione energetica

A partire dal 1° ottobre u.s. è possibile da parte dei Soggetti Certificatori Accreditati l’emissione di Attestati di Certificazione energetica in conformità alla Delibera di Assemblea Regionale n. 156 del 4 marzo 2008.


Con determina del Dirigente Responsabile del Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna – a cui la D.G.R. n. 1050 del 7 luglio 2008 ha attribuito la funzione di Organismo di Accreditamento – è stata pubblicata la prima lista dei soggetti accreditati per la certificazione energetica degli edifici, che sarà aggiornata periodicamente.
 
Le procedure, i contenuti e le modalità di emissione dell’Attestato di Certificazione Energetica sono regolate dalla citata Delibera di Assemblea Regionale n. 156.
 
In particolare, la Delibera dispone che il soggetto certificatore deve trasmettere l’attestato di certificazione entro 15 giorni dalla sua compilazione all’Organismo Regionale di Accreditamento mediante inserimento dei dati nella apposita sezione del sito www.regione.emilia-romagna.it/energia, ottenendo ricevuta informatica contenente il codice univoco di identificazione dell’attestato stesso.
 
Allo scopo di rendere operativo il Sistema Regionale di registrazione degli Attestati di Certificazione Energetica e di assegnare ad essi il codice identificativo, è in via di predisposizione un apposito software che sarà reso accessibile entro breve tempo nell’area riservata del sito sopra citato.

E’ inoltre in via di approvazione il provvedimento di Giunta Regionale che disciplina:
1. le modalità di primo accreditamento dei certificatori con specifico riferimento alle previste attività di formazione e aggiornamento continuo;
2. gli standard di riferimento per l’autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione per certificatori;
3. i requisiti dei soggetti deputati alla realizzazione dei suddetti corsi di formazione.
Con tale provvedimento sarà anche stabilita una fase transitoria che consente il mantenimento della validità dell'”attestato di qualificazione energetica” per un periodo congruo, in modo da poter comunque utilizzare gli attestati di questo tipo già prodotti per gli usi previsti dalla norma regionale.
 

 

pubblicato in data: 07/10/2008

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