Il Ministero del Lavoro con la lettera circolare del 25 gennaio 2011 rende noti gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4 del DLgs 9 aprile 2009, n. 81
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato nella riunione del 15 dicembre 2010 gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI) all’amianto, in attuazione dell’art. 249 commi 2 e 4 del DLgs 9 aprile 2009, n. 81, come modificato e integrato dal DLgs 3 agosto 2009, n. 106,
Le attività ESEDI vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore.
All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.
L’allegato 1 alla circolare riporta, a titolo indicativo e non esaustivo, nei punti a), b), c), e d) un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive possono rientrare nelle attività “ESEDI”.
Ricordiamo che si ritiene che le attività “ESEDI” possono essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) come previsto dall’art. 249, comma 2 del DLgs 81/2008 e che abbiano ricevuto una formazione adeguata e sufficiente, a intervalli regolari secondo quanto previsto dall’art. 258 del DLgs 81/08.
Lettera circolare del 25 gennaio 2011 (.pdf)
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