Finanziaria 2010: le novità per il settore edilizio
In vigore dal 1° gennaio 2010 la Legge del 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2009 – supplemento ordinario n. 243.
La finanziaria 2010 ammonta a 8 miliardi 884 milioni di euro.
La finanziaria 2010 è diventata legge con le modifiche apportate durante l’iter parlamentare su input del governo, a seguito degli introiti provenienti dallo scudo fiscale.
In particolare, le modifiche introdotte in commissione sono motivate dall’entità delle entrate provenienti dal cosiddetto scudo fiscale che, secondo i dati forniti dal ministero dell’Economia e delle finanze ammontano a circa 95 miliardi di euro.
Contestualmente, diventa operativa nel nostro Paese la riforma del bilancio pubblico (legge n.196 del 31 dicembre 2009).
Con questa riforma, la finanziaria verrà sostituita dalla legge di stabilità. Grazie alla ripartizione della spesa per programmi d’ora in poi, si saprà con certezza la spesa effettiva sostenuta per singola voce ad esempio: istruzione, difesa, protezione civile etc.
Nella legge di riforma è stato introdotto anche un meccanismo più rigoroso per il controllo degli incrementi di spesa.
La Legge Finanziaria (legge 191/2009) e la Legge di Bilancio (legge 192/2009), dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore, rispettivamente, il primo e il 14 gennaio 2010.
Novità finanziaria 2010
ARTICOLO 2, COMMI 10 E 11 – AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Il comma 10 proroga all’anno 2012 la detrazione IRPEF spettante per le spese di ristrutturazione edilizia (36% dell’onere sostenuto per un importo non superiore a 48.000 euro).
Sono interessate dalla proroga le spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie purché provvedano all’alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013.
Il comma 11 introduce, a regime, l’aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati.
L’applicazione definitiva dell’aliquota ridotta, normalmente oggetto di intervento di proroga annuale, è compatibile con la disciplina comunitaria in quanto, con la direttiva 2009/47/CE, i servizi ad alta intensità di lavoro (tra i quali le ristrutturazioni edilizie) sono stati inclusi nell’elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota agevolata.
ARTICOLO 2, COMMA 39 – FONDO PER L’ACCESSO AL CREDITO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Il comma 39 modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa, (art. 13, comma 3-bis, del DL 112/2008), circa la denominazione e la finalità del fondo – che da fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa – e le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo.
ARTICOLO 2, COMMA 48 – FONDO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Il comma 48 riserva per il 2010 una quota di 100 milioni di euro delle risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo fiscale) in favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, previsto dall’art. 13, comma 3-quater, del DL n. 112 del 2008.
ARTICOLO 2, COMMI 69 E 70 – EDILIZIA SANITARIA
Il comma 69 aumenta da 23 a 24 miliardi gli investimenti per l’edilizia sanitaria.
Il comma 70 prevede che parte delle risorse di cui al comma precedente possano essere utilizzate dalle regioni per pervenire ad un miglioramento delle procedure contabili.
ARTICOLO 2, COMMI 225-227 – ACCORDI QUADRO CONSIP
I commi da 225 a 227 recano norme relative agli Accordi quadro stipulati da parte di CONSIP S.p.A in qualità di stazione appaltante ai sensi del Codice sugli appalti, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatici di appalti di lavori servizi e forniture possono fare ricorso – per l’acquisto di beni e servizi – ai suddetti accordi quadro stipulati da Consip S.p.A, ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dai suddetti accordi quadro.
ARTICOLO 2, COMMA 239 – MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Il comma 239 reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti nonché per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle risorse previste ai sensi dell’articolo 7-bis del DL n. 137/2008.
ARTICOLO 2, COMMA 240 – PIANI STRAORDINARI PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Il comma 240 destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell’ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le risorse – pari a 1 miliardo di euro – già assegnate dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.
pubblicato in data: 07/01/2010