Fotovoltaico: ok allo sconto irpef anche senza opere edilizie vere e proprie

A provare il conseguimento del risparmio è sufficiente documentare la spesa e l'installazione dell'opera.

A provare il conseguimento del risparmio è sufficiente documentare la spesa e l’installazione dell’opera.

Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica sono detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, che ammette la detrazione Irpef  per le spese per interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Per completezza, si fa presente che per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir, la percentuale di detrazione del 36% è elevata al 50% e il limite di spesa è salito da 48mila a 96mila euro (articolo 11, comma 1, del Dl n. 83/2012).
 
La precisazione dell’Agenzia delle Entrate, arrivata con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile, prosegue nel solco di quanto già affermato con circolare 57/1998 che, in relazione all’analoga previsione contenuta nell’articolo 1 della legge 449/1997, rinvia, per l’individuazione degli interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, al decreto del ministro dell’Industria del 15 febbraio 1992, il cui articolo 1, comma 1, indica, alla lettera e), gli “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”.
 

Il ministero dello Sviluppo economico – interpellato dall’Agenzia delle Entrate anche per chiarire se il risparmio energetico possa essere inteso solo come riduzione dei consumi ovvero, altresì, quale risparmio elettrico derivante dal minor assorbimento di energia elettrica dalla rete esterna per effetto dell’utilizzo dell’impianto fotovoltaico – ha confermato tale conclusione e spiegato che, secondo la normativa comunitaria (direttiva 2010/31/UE, regolamento delegato 244/2012, orientamenti della Commissione europea 2012/C 115/01), maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio.
In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.
 
LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA DETRAZIONE
In merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici da fonte fotovoltaica, richiesta dal secondo periodo della lettera h) dell’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir (“Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”), il ministero dello Sviluppo economico ha evidenziato, altresì, che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente, quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Quanto già precisato sull’attestazione del risparmio energetico non esime, comunque, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione in questione dal conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 (cfr provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 2 novembre 2011).
 
LA COMPATIBILITÀ CON I REGIMI DI “SCAMBIO SUL POSTO” E “RITIRO DEDICATO”
Circa la convivenza della detrazione in esame con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, il ministero competente ha evidenziato che l’articolo 12 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 (recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta), se da un lato contempla espressamente l’incompatibilità fra le tariffe incentivanti e le detrazioni fiscali, dall’altro nulla dispone sulla incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici.
Il ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia sommabile alla detrazione fiscale in questione e che conclusioni analoghe possano essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.
 
LIMITI
Resta inteso che, per beneficiare della detrazione in esame, volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali, l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica deve soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione (usi domestici, illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.

La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr risoluzioni 84/2012, 13/2009 e circolare 46/2007).
 


Risoluzione n. 22/E del 2 aprile

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