Impianti di protezione attiva contro l’incendio: pubblicata la nuova regola tecnica
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/2013 il decreto che disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei VVF nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.
Per impianti di protezione attiva contro l’incendio si intendono gli impianti di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore.
Il decreto si applica agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 4 aprile 2013, qualora siano oggetto di modifiche sostanziali. Per modifiche sostanziali si intendono la trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma.
Sono esclusi dal campo di applicazione del DM 20/12/2012 gli impianti presenti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:
- DLgs 334/1999 (attività a rischio di incidente rilevante);
- DPR 418/1995 (edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi);
- DPR 340/2003 (impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione);
- DM 20/05/1992 (edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre);
- DM 13/10/1994 (depositi di G.P.L. in serbatoi fini oltre 5 mc e/o recipienti mobili oltre 5.000 kg);
- DM 18/05/1995 (depositi di soluzioni idroalcoliche);
- DM 24/05/2002 (impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione);
- DM 14/05/2004 (depositi di G.P.L. fino a 13 mc).
Fonte: ANCE
pubblicato in data: 18/01/2013