Installazione di antenne paraboliche ed impianti decoder

Il Ministero dello Sviluppo economico interviene con la Circolare n. 3643/C del 24 ottobre 2011 sull’applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37 (in materia di installazione di impianti tecnologici) con riferimento alle abilitazioni necessarie per l’installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi della parabola e del decoder.


La Commissione provinciale per l’artigianato di Mantova e la Camera di commercio di Firenze si sono rivolte al Ministero dello Sviluppo economico prospettando un problema interpretativo relativo all’applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37 (in materia di installazione di impianti tecnologici) con riferimento alle abilitazioni necessarie per l’installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi della parabola e del decoder.


Il predetto DM, fa ricadere nella declaratoria della lettera b) dell’art. 1, l’installazione di “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”.

A norma del successivo art. 3, l’impresa di installazione è abilitata per il tramite del responsabile tecnico “indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività”.

Pertanto il quesito dei predetti Enti, mira a conoscere se è necessaria, per l’attività di cui sopra, l’abilitazione completa per l’installazione di antenne e impianti elettronici in genere, o la semplice abilitazione per la mera installazione di antenne.

A parere del Ministero dello Sviluppo economico generale l’abilitazione per la sola attività d’installazione di antenne è sufficiente.

Non si ravvisa infatti rispetto agli altri impianti televisivi via cavo una peculiarità della fattispecie tale da richiedere una più ampia abilitazione.

Sotto taluni aspetti, l’installazione del decoder, che rappresenterebbe l’upgrade rispetto ai sistemi tradizionali, non appare altro che una installazione di apparecchiatura plug and play che, per definizione dello stesso DM 37/2008 è sottratta all’applicazione della disciplina.

D’altronde se fosse diversamente non si ravviserebbe (tenuto conto dell’ormai quasi definitivo switch off del sistema ATV sul territorio nazionale) una differenza con l’installazione di antenne tradizionali e la successiva installazione del decoder DTV, con la conseguenza che sarebbe interdetta ogni attività alle imprese legittimamente abilitate per la sola installazione di antenne.

Su quanto precede si è ritenuto opportuno ascoltare il parere tecnico del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo economico, e dell’Istituto Superiore per le comunicazioni che hanno concordato con l’impostazione sopra evidenziata.

Conclusivamente pertanto si ritiene, in merito alle caratteristiche tecniche degli impianti di nuova tecnologia per la ricezione di segnali di radiodiffusione televisiva satellitare e terrestre, che essi non differiscono in modo sostanziale dalle caratteristiche degli impianti tradizionali.

Ne consegue pertanto, in relazione alle richieste avanzate dalla Commissione provinciale e dalla Camera di Commercio, in merito alle abilitazioni richieste dal DM 37/08, per l’installazione dei nuovi impianti di radiodiffusione, che si esprime parere favorevole al riconoscimento delle attività pregresse in qualità di soggetto abilitato all’installazione di impianti tecnologici di cui alla lettera b) dell’articolo 1 del ridetto DM 37/08, limitati alla “installazione di antenne”, anche per l’installazione degli impianti di cui in oggetto.

CIRCOLARE N. 3643/C (.pdf)

pubblicato in data: 29/10/2011