Liguria – approvato il piano casa
Arrivata l’attesa approvazione al disegno di legge che attua l’intesa di aprile tra Stato e Regioni sul “rilancio del settore dell’edilizia”. Un provvedimento controverso, molto discusso in tutta Italia, che doveva tenere conto di diverse esigenze: dare ossigeno a un settore in crisi; dare opportunità di riqualificazione di immobili a uso abitativo (tipicamente case mono o bifamiliari) senza incidere sugli assetti urbanistici; ultimo ma non ultimo, evitare la cementificazione selvaggia.
In Liguria più che in altre regioni non era facile trovare un equilibrio tra le diverse esigenze.
Anche per questo il disegno di legge è tra gli ultimi arrivati all’approvazione del Consiglio.
In Liguria la maggior parte degli edifici si concentra sulla costa, l’equilibrio con il paesaggio è molto delicato, le ferite inferte al territorio in passato si fanno ancora sentire.
La possibilità di consentire ampliamenti di edifici, anche molto contenuti, ha innescato un dibattito molto acceso.
Ma le tanto temute nuove “cementificazioni” sono sicuramente scongiurate dal testo diventato legge.
“Abbiamo guardato a criteri di qualità e di equità – ha detto l’assessore all’urbanistica Carlo Ruggeri – e ci siamo messi chiaramente dalla parte di chi ha una casa piccola ed esigenze di miglioramento della qualità dell’edificio e delle condizioni abitative di una famiglia. Abbiamo reso la legge efficace per le piccole case e per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici incongrui. L’unica tipologia di edifici interessata al provvedimento, oltre a quella abitativa, è quella degli edifici a destinazione socioassistenziale e socioeducativa. Se avessimo esteso anche ad altre tipologie saremmo andati controcorrente rispetto alle altre regioni: solo le Marche hanno esteso a tipologie produttive”.
Il disegno di legge riguarda dunque il recupero a fini abitativi degli edifici residenziali esistenti di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, mediante interventi di ampliamento, nonché la riqualificazione delle costruzioni incongrue rispetto alle previsioni dei piani di Bacino, al contesto urbanistico-ambientale ovvero in stato di degrado, in modo da conseguire il loro rinnovo unitamente all’adeguamento alla normativa antisismica ed al miglioramento della loro efficienza energetica.
Il provvedimento ha natura straordinaria e validità temporalmente circoscritta. Nell’ultimo articolo del disegno di legge si propone lo slittamento di sei mesi della scadenza stante le difficoltà operative nel frattempo evidenziate dalle civiche amministrazioni che stanno procedendo all’operazione di adeguamento del proprio piano urbanistico.
Sono possibili ampliamenti degli edifici esistenti al 30 giugno 2009 aventi totale o prevalente destinazione residenziale e costituiti da fabbricati mono o plurifamiliari purché in ogni caso non eccedenti la volumetria massima di 1000 metri cubi.
Gli interventi di ampliamento devono risultare finalizzati al miglioramento della funzionalità, della qualità architettonica, statica o energetica.
La disciplina si applica anche agli edifici destinati ad uso socioassistenziale e socioeducativo in quanto configurabili sotto il profilo urbanistico quali residenze di tipo specialistico.
Sono previste tre fattispecie di possibili incrementi delle percentuali di ampliamento degli edifici già stabilite: l’adeguamento alla normativa antisismica dell’intera costruzione nonché all’installazione di impianti di energia alternativa o, in alternativa, al rispetto dei requisiti di rendimento energetico degli edifici; con riferimento agli edifici rurali a destinazione residenziale all’obbligo del proprietario o dell’avente titolo di eseguire gli interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali, quali le lastre di ardesia di estrazione ligure, e delle tecniche costruttive peculiari dell’edificio esistente; l’utilizzo di lastre di ardesia di estrazione ligure per le coperture di tutti gli edifici residenziali diversi da quelli di cui alla precedente lettera.
Sono esclusi gli edifici in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta; le aree demaniali marittime date in concessione per finalità turistico-ricreativa; gli immobili gravati da vincolo storico-artistico; dei centri storici, fatta salva la facoltà dei comuni di individuare porzioni dei medesimi in cui rendere applicabile, con atto di esclusiva approvazione comunale, la disciplina di ampliamento.
Nei comuni costieri non saranno possibili ampliamenti nella fascia di profondità di 300 metri in linea d’aria dalla battigia.
Per gli edifici ricadenti nei territori del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dei Parchi Regionali si introduce la facoltà di ogni Ente Parco di scegliere di rendere applicabile la disciplina degli ampliamenti prevista dalla presente legge mediante l’assunzione di una specifica deliberazione.
(Fonte: Regione Liguria)
pubblicato in data: 04/11/2009