Nel caso in oggetto una ditta aggiudicataria definitiva di un appalto non si è presentata presso l’Amministrazione per la stipulazione del contratto, adducendo motivi di salute.
Successivamente, allo scadere del nuovo termine concesso dalla S.A. per la stipula, l’impresa aggiudicataria ha rinnovato la richiesta di rinvio, sempre adducendo motivi di salute.
La Stazione appaltante intende procedere alla revoca dell’aggiudicazione, all’ incameramento della cauzione provvisoria ed all’aggiudicazione dell’appalto in favore del secondo classificato in graduatoria.
Infatti, ai sensi dell’art. 75, comma 6, del DLgs n. 163/2006 la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.
Con determinazione n. 24 del 2/10/2002 l’Autorità ha rilevato che nella fase immediatamente precedente alla stipula esiste, per il privato contraente, un vero e proprio obbligo giuridico di prestarsi alla stipulazione; obbligo che è garantito dalla prestazione della cauzione provvisoria che, in caso di rifiuto alla stipulazione, viene incamerata dalla stazione appaltante.
Per l’amministrazione, invece, esiste l’obbligo di concludere il procedimento attivato, ma la stessa possiede il potere discrezionale in ordine al contenuto della sua determinazione, e la facoltà di non addivenire alla stipulazione per motivi di interesse pubblico, non essendo il procedimento ancora concluso.
L’amministrazione, tuttavia, non può rimanere inattiva, ma ha l’obbligo di determinarsi in ordine alla stipula o meno del contratto entro i termini fissati dal legislatore, al fine di evitare che l’impresa possa permanere in posizione di incertezza.
Ne consegue che se spetta all’amministrazione attivarsi per la stipulazione del contratto, spetta all’appaltatore un dovere di collaborazione per addivenire alla stessa.
Secondo quanto disposto dall’art. 109, comma 1, del DPR 554/1999 per la stipulazione del contratto di appalto, in caso di procedura aperta, è stabilito il termine ordinatorio di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Relativamente al caso di specie, si rileva, atteso quanto sopra rilevato sulla necessità di addivenire alla conclusione del contratto, che nel perdurare lo stato di malattia dell’imprenditore, lo stesso dispone di strumenti normativi, quali la procura speciale, per ottemperare ai propri impegni.
Pertanto, allo spirare della proroga concessa dall’amministrazione per la stipula e trascorsi 60 giorni dall’aggiudicazione, la S.A., giusto quanto disposto dall’ art. 113, comma 4, del DLgs n. 163/2006 – in base al quale la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e la concessione al concorrente che segue nella graduatoria – deve avviare il procedimento di revoca dell’aggiudicazione con contestuale comunicazione all’impresa.
Deliberazione 21 giugno 2007 n. 202
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