Milleproroghe, approvato definitivamente dalla Camera

La Camera dei Deputati con 284 voti a favore e 243 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie urgenti”

Il decreto-legge, composto inizialmente di 45 articoli raccolti in 14 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame al Senato. Nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento si compone di 53 articoli.

Tra le misure di diretto interesse per il nostro settore segnaliamo:

 – differito di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine per l’entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall’art. 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008
Si  provvede, inoltre,  a limitare i compensi stabiliti per gli arbitri dalla tariffa allegata al DM lavori pubblici 398/2000 sia dimezzandoli, sia vietando incrementi dei compensi massimi legati ad esigenze particolari.

modificata la disciplina relativa all’affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici, ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi, che dovrà essere non inferiore al 40%.

differita al 1° gennaio 2010 la scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall’art. 4, comma 1-bis del DPR 380/2001, entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

prorogate al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell’art. 5 del DL 136/2004, peraltro già prorogato – da ultimo al 30 giugno 2009 – ai sensi dell’art. 20 del DL 248/2007.
Ricordiamo che con il comma 2-bis dell’art. 5 del DL n. 136, aggiunto dall’art. 14-undevicies, del DL 30 giugno 2005, n. 115, è stato previsto un periodo transitorio di 18 mesi dall’entrata in vigore del DM 14 settembre 2005 – fino al 23 aprile 2007 – per permettere una fase di sperimentazione delle nuove norme tecniche e durante il quale sarebbe stato possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086/1971 ed alla legge n. 64/1974.
La fase transitoria era stata poi prorogata al 31 dicembre 2007, con l’art. 3, comma 4-bis, del DL  28 dicembre 2006, n. 300, e da ultimo al 30 giugno 2009, dal comma 1 dell’art. 20 del DL 248/2007.


prorogato al 16 maggio 2009, il termine entro il quale è possibile l’emanazione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del DLgs n. 81.

prorogato al 16 maggio 2009, la decorrenza dell’applicazione degli articoli 18, comma 1, lettera r), e  41, comma 3, lettera a), concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all’assunzione

rinviato di un anno (al 15 maggio 2010) il termine per l’adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all’art. 3, comma 2, del DLgs n.81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori particolari (come forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civili, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei), nonché di consentire il coordinamento con una serie di altre discipline speciali riguardanti le attività lavorative a bordo delle navi o in ambito portuale, le attività lavorative relative al settore delle navi da pesca e le attività lavorative nel trasporto ferroviario.

prorogato al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica (novellando l’art. 159, comma 1, del Codice del paesaggio – DLgs 42/2004)  .
La proroga opera anche nei confronti dei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione in corso non conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione alla data del 30 giugno 2009.

Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 coordinato con le modifiche apportata dalla legge di conversione (.pdf)

pubblicato in data: 23/02/2009

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