La Camera dei Deputati con 284 voti a favore e 243 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie urgenti”
Il decreto-legge, composto inizialmente di 45 articoli raccolti in 14 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame al Senato. Nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento si compone di 53 articoli.
Tra le misure di diretto interesse per il nostro settore segnaliamo:
– differito di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine per l’entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall’art. 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008
Si provvede, inoltre, a limitare i compensi stabiliti per gli arbitri dalla tariffa allegata al DM lavori pubblici 398/2000 sia dimezzandoli, sia vietando incrementi dei compensi massimi legati ad esigenze particolari.
– modificata la disciplina relativa all’affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici, ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi, che dovrà essere non inferiore al 40%.
– differita al 1° gennaio 2010 la scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall’art. 4, comma 1-bis del DPR 380/2001, entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
– prorogate al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell’art. 5 del DL 136/2004, peraltro già prorogato – da ultimo al 30 giugno 2009 – ai sensi dell’art. 20 del DL 248/2007.
Ricordiamo che con il comma 2-bis dell’art. 5 del DL n. 136, aggiunto dall’art. 14-undevicies, del DL 30 giugno 2005, n. 115, è stato previsto un periodo transitorio di 18 mesi dall’entrata in vigore del DM 14 settembre 2005 – fino al 23 aprile 2007 – per permettere una fase di sperimentazione delle nuove norme tecniche e durante il quale sarebbe stato possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086/1971 ed alla legge n. 64/1974.
La fase transitoria era stata poi prorogata al 31 dicembre 2007, con l’art. 3, comma 4-bis, del DL 28 dicembre 2006, n. 300, e da ultimo al 30 giugno 2009, dal comma 1 dell’art. 20 del DL 248/2007.
– prorogato al 16 maggio 2009, il termine entro il quale è possibile l’emanazione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del DLgs n. 81.
– prorogato al 16 maggio 2009, la decorrenza dell’applicazione degli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all’assunzione
– rinviato di un anno (al 15 maggio 2010) il termine per l’adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all’art. 3, comma 2, del DLgs n.81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori particolari (come forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civili, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei), nonché di consentire il coordinamento con una serie di altre discipline speciali riguardanti le attività lavorative a bordo delle navi o in ambito portuale, le attività lavorative relative al settore delle navi da pesca e le attività lavorative nel trasporto ferroviario.
– prorogato al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica (novellando l’art. 159, comma 1, del Codice del paesaggio – DLgs 42/2004) .
La proroga opera anche nei confronti dei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione in corso non conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione alla data del 30 giugno 2009.
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