Norme tecniche per le costruzioni relative all’acciaio obbligatorie dal 30 giugno 2009
Pubblicata sul Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009, la legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
Il comma 1-bis dell’art. 5 modifica – nell’ambito delle disposizioni in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 e prorogate da ultimo ai sensi del comma 1-septies, dell’art. 29 del DL 207 del 2008 al 30 giugno 2010 – la durata del regime transitorio previsto dal comma 1 dell’art. 20 del DL 248/2007 delle sole norme tecniche relative all’acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», che viene stabilita al 30 giugno 2009.
Il comma 1-septies, dell’art. 29 del DL 207 del 2008, con una modifica al comma 1 dell’art. 20 del decreto-legge 248/2007, ha prorogato al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell’art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, peraltro già prorogato – da ultimo al 30 giugno 2009 – ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
L’articolo 20 del DL n. 248 del 2007 aveva esteso l’applicazione della disciplina transitoria prevista per la redazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dal citato articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 alle revisioni generali delle medesime norme tecniche.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del DL n. 248, le nuove norme tecniche per le costruzioni devono, invece, essere applicate immediatamente agli interventi definiti dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica e relativi:
– agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
– agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Si ricorda che le Norme tecniche per le costruzioni sono state adottate con DM 14 settembre 2005, in attuazione del citato art. 5 del decreto legge n. 136 del 2005.
Tale ultima disposizione ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.
Il DM 14 settembre 2005 ha riformato definitivamente i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, allo scopo di riunire in un T.U. la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all’esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l’omogeneizzazione e la razionalizzazione.
Tali norme rappresentano la messa a punto, per la prima volta nella legislazione nazionale, di una normativa complessa e completa in materia di costruzioni relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati.
Essa costituisce, inoltre, un aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia strutturale, basato essenzialmente sulle leggi fondamentali n. 1086/1971 e sulla legge n. 64/1974.
Si ricorda, infine, che il nuovo corpo normativo interagisce in modo rilevante anche con la disciplina della citata ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, la cui applicabilità continuerà a rimanere facoltativa.
Il comma 2 dell’articolo 5 ha previsto l’emanazione delle norme tecniche con le procedure di cui all’articolo 52 del T.U. in materia di edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), di concerto con il Dipartimento della protezione civile.
Con il comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto legge n. 136, aggiunto dall’art. 14undevicies, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, è stato previsto un periodo transitorio di 18 mesi dall’entrata in vigore del DM 14 settembre 2005 – fino al 23 aprile 2007 – al fine di permettere una fase di sperimentazione delle nuove norme tecniche e durante il quale sarebbe stato possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086/1971 ed alla legge n. 64/1974.
Con l’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, è stata prorogata al 31 dicembre 2007 la fase transitoria durante la quale, in alternativa alle norme tecniche per le costruzioni, approvate con DM 14 settembre 2005, può continuare ad applicarsi la normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64. Da ultimo, il primo comma del citato art. 20 del DL n. 248 del 2007 aveva esteso la proroga al 30 giugno 2009.
Il nuovo testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni è stato quindi approvato nel corso della XV legislatura con il DM 14 gennaio 2008.
Gli artt. 1 e 2 del decreto dispongono che esse sostituiscono quelle approvate con il precedente DM 14 settembre 2005 e che entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 5 marzo 2008.
Art. 5. Rivalutazione sostitutiva immobili
1.bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all’acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma e’ stabilito al 30 giugno 2009.»
Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche’ disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario
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pubblicato in data: 14/04/2009
architettura antisismica, norme antisismiche, norme tecniche costruzioni