In particolare:
1. i Comuni possono introdurre un’aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per la durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili (art. 1, comma 6)
2. sono prorogate al 2010 le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347, 353, 358 e 359 ossia per la riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’installazione di pannelli solari, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori, l’installazione di motori e inverter ad alta efficienza; (art. 1, comma 20)
3. la stessa detrazione si applica ora anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento non a condensazione se effettuata entro il 2009; (art. 1, comma 20)
4. è stata corretta la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali; (art. 1, comma 23)
5. le detrazioni fiscali possono ora essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del contribuente operata all’atto della prima detrazione; (art. 1, comma 24
6. non è più necessario l’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di pannelli solari termici; (art. 1, comma 24
7. sono previste agevolazioni fiscali per il gasolio e il GPL utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o con energia geotermica; (art. 1, comma 240)
8. la detrazione fiscale del 55% si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; (art. 1, comma 286)
9. il rilascio del permesso di costruire dal 2009 per gli edifici di nuova costruzione è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio e delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche (art. 1, comma 288)
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