Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e regime transitorio: Approvata anche in Senato la modifica all’art. 20 – del DL 248/20

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. (…omissis…)

 1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
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l’art. 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. – Regime transitorio per l’operativita` della revisione delle norme tecniche per le costruzioni. – il termine e` differito al 30 giugno 2009.

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3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche´ per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.

4. Con l’entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita` durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita` di protezione civile, nonche´ relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

5. Le verifiche tecniche di cui all’articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e` istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con appresentanti delle regioni e degli enti locali, nonche´ delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.

7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non da` luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita`, o rimborsi spese».
All’articolo 21, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, con proprio decreto,»
sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture,».

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