Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo u.s. il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Il regolamento era atteso da lungo tempo ed è finalizzato a:
– riordinare le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici,
– definire un reale sistema di verifiche degli impianti stessi,
– determinare le competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di conferenza unificata,
– prevedere le sanzioni in caso di violazioni della normativa.
Il Decreto interviene anche al fine di interrompere una serie di proroghe:
– riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, abrogando la normativa primaria (legge n. 46 del 1990 e DPR n. 380 del 2001)
– non procede ad alcuna innovazione di carattere sostanziale, ma effettua una ricognizione razionalizzata della normativa esistente, corredata delle conseguenti semplificazioni, e chiarisce alcuni aspetti applicativi della normativa primaria che avevano dato luogo a contenzioso.
In dettaglio:
L’art. 1 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, disponendo, in particolare, che esso si riferisce agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, secondo l’innovazione introdotta dall’art. 107 del testo unico in materia edilizia, di cui al DPR n. 380 del 2001.
L’art. 2 accorpa le definizioni delle diverse principali tipologie di impianti ai sensi della normativa vigente al fine di consentire di interpretare con maggiore facilità i contenuti delle definizioni tecniche usuali.
L’art. 3 fa una ricognizione dei diversi casi in cui le imprese possono essere abilitate all’installazione degli impianti ai sensi della normativa vigente.
L’art. 4 tratta dei requisiti tecnico-professionali dei soggetti che svolgono l’attività impiantistica, riprendendo, con lievi modifiche, il contenuto dell’art. 3 della legge n. 46 del 1990 e dell’art. 2 del DPR n. 447 del 1991.
L’art. 5 si occupa della disciplina della progettazione degli impianti.
In particolare, esso individua le tipologie di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche, e i limiti – sostanzialmente dimensionali – degli impianti per i quali è previsto l’obbligo della progettazione.
L’art. 6 contiene i principi generali a cui devono attenersi le imprese installatrici nella realizzazione degli impianti. In particolare, si ribadisce il principio, contenuto nell’art. 7, comma 1, della legge n. 46 del 1990, secondo cui le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte.
L’art. 7 si occupa della disciplina della “dichiarazione di conformità” che deve essere rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori.
L’art. 8 detta disposizioni in materia di obblighi del committente o del proprietario.
In particolare, si ribadisce il principio, contenuto nell’art. 10 della legge n. 46 del 1990, secondo cui il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.
L’art. 9 ripropone l’obbligo, contenuto nell’art. 11 della legge n. 46 del 1990, di subordinare il rilascio del certificato di agibilità alla previa acquisizione della dichiarazione di conformità.
L’art. 10 disciplina gli obblighi in materia di manutenzione ordinaria degli impianti, riprendendo il contenuto dell’art. 12 della legge n. 46 del 1990 e dell’art. 8 del DPR n. 447 del 1991.
L’art. 11 concerne le diverse procedure di deposito presso lo sportello unico comunale per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o dell’attestazione di collaudo alla stregua di quanto disposto dall’art. 13 della legge n. 46 del 1990.
L’art. 12 si occupa del contenuto del “cartello informativo”, riprendendo il contenuto dell’art. 9, comma 4, del DPR n. 447 del 1991.
L’art. 13 precisa i termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni relative agli impianti e gli obblighi a carico degli aventi titolo, in caso di trasferimento della proprietà.
L’art. 14 riproduce il contenuto dell’art. 8 della legge n. 46 del 1990 in tema di finanziamento dell’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI.
In ordine ai summenzionati articoli non si hanno osservazioni da formulare.
L’art. 15 delle sanzioni per le violazioni degli obblighi del decreto.
All’irrogazione delle sanzioni provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Si ricorda che a norma dell’art. 3 comma 1 del DL 28 dicembre 2006, n. 300, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006, n. 300), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento di cui al DPR 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del Testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Confronto tra legge 46/90 e il DM 22 gennaio 2008 n. 37
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