Qualifiche professionali, ingegnere italiano ottiene abilitazione in Svezia

Un ingegnere industriale si trasferisce per lavoro in Svezia ma non ottiene il riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Italia. Grazie al Punto nazionale di contatto, istituito presso il Dipartimento Politiche Europee, riceve dall’amministrazione italiana tutte le informazioni necessarie per presentare ricorso e avere dall’Ente svedese l’abilitazione richiesta.

Il caso del sig. Rossi (così chiameremo per convenzione il professionista italiano) consente di comprendere meglio l’efficacia di un ‘servizio al pubblico’ presente all’interno del Dipartimento Politiche Europee.


Si tratta del Punto italiano di contatto per il riconoscimento delle qualifiche professionali che offre a tutti i cittadini le informazioni per comprendere il complesso sistema di disposizioni, norme e principi europei e nazionali che regolano la libera circolazione dei professionisti nell’Unione Europea.

Ma raccontiamo la storia del sig. Rossi, ingegnere industriale iscritto all’Ordine degli Ingegneri nel nostro Paese che, qualche anno fa, decide di trasferirsi in Svezia per svolgere la professione di “electrical contractor” (installatore di impianti elettrici).


Ma per esercitare deve ottenere il riconoscimento della qualifica acquisita in Italia.


L’Ente svedese per la sicurezza elettrica chiede informazioni al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) utilizzando lo strumento IMI e, in particolare, se le leggi italiane valutano i titoli di studio e gli esami sostenuti dal sig. Rossi idonei per operare su impianti elettrici sia in bassa sia in alta tensione. Come spesso avviene in questi casi, sono state riscontrate differenze tra le normative nazionali, italiana e svedese.

La legge svedese prevede una figura professionale (il contractor) che in Italia può richiamare la figura del responsabile tecnico (con competenze, però, più limitate) o del direttore dei lavori (che svolge attività più affini a quelle dell’ingegnere).
In Italia, inoltre, il responsabile tecnico (di competenza del MISE) opera sempre all’interno della singola impresa abilitata e ciò ne costituisce condizione per l’abilitazione.

Al contrario, l’ingegnere (di competenza del Ministero della Giustizia) opera in forma indipendente con competenze più ampie e, nel complesso, più vicine a quelle dell’electrical contractor.

In base ai chiarimenti ottenuti dal MISE, l’Ente svedese chiude la propria istruttoria e nega il riconoscimento richiesto al sig. Rossi.

Su consiglio del MISE, il sig. Rossi si rivolge al Punto di contatto nazionale per il riconoscimento delle qualifiche professionali che subito chiede chiarimenti alle amministrazioni coinvolte. E pochi giorni dopo, ottiene proprio dal Ministero della Giustizia, consultato anche l’Ordine degli ingegneri, una nota che il Punto di contatto trasmette al sig. Rossi. Il tutto, in appena una settimana.

La nota illustra quali sono le attività professionali, che in base alla normativa italiana, rientrano nella professione di ingegnere e le competenze in Italia dell’ing. Rossi, tra cui, dirigere i lavori ed effettuare la supervisione su ogni tipo di impianto elettrico. Attività, queste ultime, che possono essere considerate affini a quelle per cui la Svezia ha stabilito che la professione è regolamentata.

Per questo motivo, rileva il Ministero della Giustizia, il sig. Rossi è in possesso di tutti i requisiti previsti dall’ordinamento italiano per l’accesso alla professione di “electrical contractor”.

Grazie a queste nuove informazioni, l’ingegnere italiano vince il ricorso presentato contro la decisione dell’Ente svedese e riesce ad ottenere l’abilitazione richiesta.

 

pubblicato in data: 22/08/2013