Quarto conto energia: si apre la seconda finestra del registro grandi impianti
La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità previsti dal Decreto, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità.
Si invitano dunque i Soggetti Responsabili ad usare la massima attenzione nel caricamento dei dati sul Registro informatico, con particolare riferimento a quelli che determinano la posizione in graduatoria; nessuna responsabilità potrà essere attribuita al GSE per la registrazione di dati non corretti.
Trattandosi di un Registro informatico e di una procedura concorsuale, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell’iscrizione non potrà essere sanato con il successivo invio di documentazione integrativa, né saranno tenute in considerazione richieste di iscrizione al Registro inviate al GSE avvalendosi di modalità diverse dall’inserimento dei documenti nel portale informatico.
Il GSE, in considerazione del previsto limite di costo e della natura dei criteri che determinano la graduatoria, anche al fine di garantire l’efficienza ed efficacia della propria azione, analizzerà la documentazione relativa alle richieste di iscrizione risultate, sulla base dei menzionati criteri di priorità, potenzialmente ammissibili, fino a concorrenza del limite di costo di 150 milioni di euro e pubblicherà l’elenco degli impianti ammessi.
In considerazione del fatto che la graduatoria, in conformità a quanto previsto dal Decreto, non è soggetta a scorrimento, non assumendo dunque, in particolare, alcun rilievo l’ordine delle posizioni acquisite, il GSE:
– pubblicherà l’elenco degli impianti esclusi, tra quelli potenzialmente ammissibili, in quanto carenti dei requisiti previsti,
– pubblicherà l’elenco degli impianti non rientranti nei limiti di costo, ordinandoli in base alla data di iscrizione al Registro.
Il GSE, al fine di sensibilizzare nuovamente gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari, ritiene utile segnalare di seguito le cause più frequenti di esclusione dalla graduatoria rilevate nel primo periodo di apertura del Registro:
– assenza di fotocopia non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00;
– assenza del titolo autorizzativo/abilitativo, valido, efficace e regolarmente conseguito (non sono ammissibili, in sostituzione, mere istanze volte ad ottenerne il rilascio, verbali di conferenze di servizi, anche se di esito positivo, titoli la cui efficacia sia sospesa o sia oggetto di impugnazione);
– assenza della dichiarazione del Comune attestante l’idoneità alla realizzazione dell’impianto della DIA, della PAS o della Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (non sono ammissibili, in sostituzione, richieste o diffide dirette ad ottenere dall’Amministrazione il rilascio dell’attestazione).
Si rammenta che l’assenza anche di uno solo dei documenti e/o dei requisiti previsti dal DM 5 maggio 2011 nonché dalle Regole Tecniche per l’iscrizione pubblicate dal GSE, comporta l’esclusione dell’impianto dalla graduatoria.
Relativamente agli impianti fotovoltaici multi-sezione, si ribadisce che deve essere inviata al GSE una specifica richiesta di iscrizione al Registro per ciascuna sezione di cui si compone l’impianto, ai fini della determinazione del relativo costo ammesso nel periodo di riferimento.
(Fonte: GSE)
pubblicato in data: 02/11/2011