Regione Calabria – Approvato disegno di legge che istituisce la Stazione unica appaltante

L'istituzione della S.U.A. consentirà di uniformare le procedure per tutti i soggetti obbligati o che facciano ricorso, semplificare la redazione degli atti degli appalti e razionalizzare l'attività.

La Giunta regionale della Regione Calabria ha approvato, su proposta dell’assessore alle Riforme Nicola Adamo, il disegno di legge, che ora passerà all’approvazione del Consiglio regionale, relativo all’istituzione della Stazione unica appaltante e disciplina sulla trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.


Il Consiglio regionale, in sede di approvazione della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, concernente la legge finanziaria regionale per il 2007, con l’art. 2 ha istituito la Stazione Unica Appaltante (SUA) e fissato i criteri generali per la definizione della natura giuridica dell’organismo, delle competenze e per il funzionamento, demandato alla Giunta regionale la predisposizione, nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, di un disegno di legge regionale organico, con il quale disciplinare la composizione e le modalità di nomina dell’organismo, stabilire le sue finalità, fissare l’ambito di competenza e le attribuzioni, regolare il funzionamento ed individuare i soggetti giuridici che devono o possono ricorrere alla SUA, ed ancora le modalità di copertura delle spese di finanziamento.

I principi posti a base dell’istituzione della S.U.A. , recati dalla norma legislativa del citato articolo 2 e che hanno ispirato il Consiglio regionale a dotare la Regione di un specifico autonomo organismo, al quale demandare la predisposizione e gestione di tutte le procedure concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di competenza degli Uffici della Regione e degli Enti, Aziende, Agenzie, trovano ragione nell’esigenza primaria di uniformare le procedure per tutti i soggetti obbligati o che facciano ricorso, semplificando la redazione degli atti degli appalti e, ove possibile razionalizzare l’attività anche mediante l’accorpamento delle procedure richieste da più soggetti obbligati o in regime di convenzione.
Ciò consente, inoltre, di contenere la spesa pubblica e di evitare l’elusione delle procedure di affidamento con il frazionamento delle forniture nel corso dell’anno.

L’aspetto che maggiormente è posto alla base dell’espressa volontà dal Consiglio regionale è costituito dalla necessità di rendere al massimo la trasparenza per evitare ingerenze esterne, anche di natura malavitosa, il ripetersi di fenomeni di corruzione, come di recente si ha avuto modo di apprendete dai mass-media per le molteplici indagini e provvedimenti posti in essere dell’Autorità Giudiziaria, e pervenire ad un sistema di massima efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Il disegno di legge regionale predisposto dalla Giunta regionale risulta articolato secondo l’indirizzo fornito dal Consiglio regionale e mira a trattare e disciplinare gli aspetti concernenti l’istituzione e la composizione dell’organismo, le finalità, le attribuzioni, le procedure per la nomina e la durata in carica dei componenti l’organismo, la competenza e le modalità di funzionamento degli organi, la disciplina delle procedure di affidamento, la competenza riservata ai soggetti committenti, sia essi uffici, enti, aziende, società, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione, che soggetti pubblici terzi operanti in regime di convenzione, le procedure degli appalti, il regolamento regionale per la gestione dei lavori pubblici, l’istituzione ed il funzionamento dell’Osservatorio regionale sugli appalti ed infine quelle relative alla compatibilità normativa ai corrispettivi spettanti ai componenti e le norme transitorie e finali.

Più in particolare, l’art. 1 istituisce la Stazione Unica Appaltante (SUA) come Autorità regionale con il compito di svolgere attività preparatoria, di indizione e di aggiudicazione, e di vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli organi dell’Autorità regionale SUA sono costituiti da un Direttore Generale e dal Comitato di sorveglianza, essa opera in piena autonomia organizzativa e contabile ed a tal fine deve dotarsi dei necessari regolamenti. Lo stesso articolo stabilisce la composizione degli uffici operativi della SUA.

L’art. 2, oltre a indicare le modalità di assegnazione del fabbisogno di personale e definire la lista delle attribuzioni, conferisce alla SUA la vigilanza delle procedure di gara poste sotto soglia, direttamente gestite dai soggetti obbligati o in regime di convenzione, ciò allo scopo di evitare l’elusione da frazionamento delle procedure e degli appalti, per la regolarità delle procedure e per consentire di un costante aggiornamento della banca dati. Stabilisce infine che l’attività dell’Autorità sia impostata con a base un sistema qualità conforme alle norme della serie ISO EN UNI 9000 e che definisca e promuova presso le amministrazioni aggiudicatrici di un sistema di attestazione della qualità dei contratti pubblici ispirato alla norma di derivazione europea UNI 10943.

L’art. 3 stabilisce la composizione dell’Autorità regionale, formata da un Direttore Generale ed un Comitato di sorveglianza, di nomina del Presidente della Giunta regionale, con procedura trasparente, nonché la durata in carica, i casi di decadenza dall’incarico ed i vincoli per la rielezione. Infatti, è prevista una procedura di evidenza pubblica per la costituzione di un apposito elenco dei soggetti interessati alla nomina aventi i requisiti minimi. Inoltre sono previsti i casi di incompatibilità e di conflitto di interesse.

L’art. 4 stabilisce l’obbligo al ricorso all’Autorità da parte delle strutture organizzative della Regione e degli Enti, Aziende, Agenzie ed organismi da essa dipendenti, nonché degli enti del servizio sanitario regionale. Per tutti gli altri soggetti pubblici operanti in Calabria, viene data la facoltà di fare ricorso in regime di convenzione, salvo che si tratti di soggetti pubblici estranei alla regione, nel caso in cui i contratti riguardano attività sostenuta con il contributo a carico del bilancio della Regione, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo totale.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la competenza dei committenti e le modalità di attivazione del procedimento ed anche i rapporti e gli obblighi reciproci dei due soggetti (committente e SUA). Ciò, soprattutto, per legittimare l’avvio degli adempimenti della SUA ed anche per determinare l’inizio del procedimento, di definizione dell’oggetto, di fissazione dei termini temporali entro i quali la procedura di gara dovrà essere conclusa, di determinazione dell’entità della spesa, ed infine di predisposizione del piano dei fabbisogni annuali complessivi redatto a cura dei committenti. Al fine di stimolare la qualificazione delle strutture ordinarie delle amministrazioni aggiudicatici viene prevista la possibilità per le stesse di derogare dall’obbligo sancito dall’art.4.

L’art. 7 si sofferma sulle procedure di predisposizione e redazione degli atti di gara (avvisi, capitolati d’onere, disciplinari tecnici, bandi, ecc.) e fissa i termini entro i quali i provvedimenti devono essere emanati, oltre che i vincoli all’inserimento di clausole che di fatto impediscono la conoscenza dei contenuti degli atti o che facciano esplicito riferimenti tecnici che possono comportare il condizionamento dei partecipanti.

L’art. 8 demanda all’Autorità regionale SUA la predisposizione del regolamento per i contratti di servizi relativi ai lavori pubblici, da predisporre nel termine di 120 giorni dall’insediamento degli Organi, allo scopo di fissare criteri per l’affidamento degli incarichi ai liberi professionisti, la nomina dei direttori dei lavori, la stipula delle convenzioni la definizione delle incompatibilità tra incarichi professionali e rapporti di servizio, la tenuta di elenchi per l’affidamento degli incarichi.

Con gli articoli 9 e 10 si da il via alla costituzione dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, allo scopo di creare una banca dati nella quale raccogliere i dati relativi alle opere e quelli statistici, nonché per la realizzazione del monitoraggio delle procedure di indizione e di affidamento sotto soglia e la realizzazione e l’aggiornamento continuo dei prezzi. Inoltre, disciplinano la realizzazione di uno specifico notiziario regionale sugli appalti e sui prezzi al consumo di interesse per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e l’obbligo, da parte delle strutture regionali o dipendenti dalla Regione e degli enti locali operanti in Calabria di fornire tutte le informazioni riguardanti gli appalti dagli stessi posti in essere.

L’art. 11 stabilisce le modalità di funzionamento della SUA e dell’Osservatorio, per quanto attiene alle spese di organizzazione, prevedendo che tutti i soggetti che facciano ricorso alla SUA, in regime obbligatorio ovvero in convenzione, devono prevedere, riservare e trasferire all’Autorità regionale SUA l’ammontare dell’1% (uno per cento) dell’importo a base d’asta. Ciò, dopo la fase di avvio, prevedibilmente il primo anno dalla sua costituzione, consentirà di disporre di autonomia finanziaria, rendendo ancora più autonomo l’Organismo.

I successivi articoli, 12 e 13, riguardano la compatibilità con le disposizioni legislative e regolamentari previgenti, al fine di evitare sovrapposizioni di regole e dubbi interpretativi, e le disposizioni transitorie e finali, queste ultime per regolare soprattutto la fase di avvio dell’attività della SUA.

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