In cooperazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, il provvedimento "Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia"
propone soluzioni, comportamenti e metodi che possano permettere di
fare un ulteriore salto di qualità verso un’edilizia a basso consumo di
energia.
La concertazione con i diversi portatori d’interesse (p.e. Enti
pubblici, progettisti, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi
Professionali, Associazioni di costruttori ecc.) ha rappresentato una
tappa obbligata per poter definire le disposizioni contenute nel
provvedimento regionale.
Dopo aver valutato secondo criteri di oggettività i diversi
suggerimenti posti dai diversi portatori d’interesse coinvolti, al fine
di promuovere una migliore efficienza energetica nel settore civile in Lombardia, sono state previste misure più restrittive
rispetto a quelle imposte a livello nazionale, senza per questo
rinunciare a salvaguardare gli aspetti economici, di vivibilità e di
salvaguardia degli elementi di tipicità costruttiva.
Ambito di applicazione
Gli elementi più rilevanti contenuti nel provvedimento regionale, coerentemente con quanto previsto dal DLgs 192/05 e s.m.i., riguardano:
a) la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
b) le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
c) la certificazione energetica degli edifici.
Per quanto concerne i requisiti di prestazione energetica degli edifici, rispetto a quanto previsto dai dispositivi nazionali, Regione Lombardia applica, a partire dal 1° gennaio 2008, i limiti previsti sul territorio nazionale con decorrenza 1° gennaio 2010, anticipando virtuosamente la normativa nazionale e promovendo concretamente sul territorio il risparmio energetico.
A seconda del tipo di intervento, tali limiti saranno o di tipo prestazionale, ossia collegati alla capacità del sistema edificio-impianto di richiedere un fabbisogno energetico contenuto, o di carattere prescrittivo, per i soli componenti opachi e trasparenti, legati all’utilizzo dei materiali in grado di garantire la migliore efficienza.
Il rispetto dei requisiti di prestazione energetica degli edifici si applica nel caso di:
- nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente.
Vedi (in formato .PDF)
- CODICI REGIONALI: LOMBARDIA Edilizia – Urbanistica – Ambiente e Territorio – Turismo
- NORMATIVA SUL FOTOVOLTAICO e sulle fonti energetiche rinnovabili
- CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Edilizia sostenibile – Efficienza energetica – Indirizzi generali delle linee guida - NORMATIVA IMPIANTI
- PREZZARIO DI IMPIANTI ELETTRICI
- PREZZARIO DI IMPIANTI TECNOLOGICI
- IL VENTO – Climatizzazione naturale degli edifici e impianti a energia pulita
- ARIA CALORE LUCE – Il comfort ambientale negli edifici