Regolamento Appalti: cosa entra in vigore il 25 dicembre

L'art. 359 del regolamento stabilisce che ai sensi dell'art. 253, comma 2 del codice dei contratti, il regolamento entra in vigore 180 giorno dopo la sua pubblicazione (8 giugno 2011), ad esclusione degli articoli 73 e 74.

Il 10 dicembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento di attuazione e di esecuzione (DPR 207/2010) del Codice dei contratti  (DLgs 163/2006).

L’art. 359 del regolamento stabilisce che ai sensi dell’art. 253, comma 2 del codice dei contratti, il regolamento entra in vigore 180 giorno dopo la sua pubblicazione (8 giugno 2011), ad esclusione degli articoli 73 e 74.

Il comma 2 dell’art. 253 stabilisce che le disposizioni del regolamento previste ai sensi dell’art. 40, comma 4, lett. g) e g-bis) entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

Le lettere g) e g-bis) del comma 4 dell’art. 40 recitano:

4. Il regolamento definisce in particolare:
“g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza i dell’autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all’esercizio della funzione di vigilanza da parte dell’Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;
g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; “

COSA ENTRA IN VIGORE IL 25 DICEMBRE
Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione (art. 73)
1.
Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di:
a) mancata risposta alle richieste dell’Autorità ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4, nel termine indicato dall’Autorità stessa;
b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;
c)  violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 8 del presente articolo;
d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui all’art. 40, comma 9-bis, primo periodo, del codice.
2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro in caso di:
a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di attestazione;
b) svolgimento dell’attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall’art. 70, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all’art. 68, comma 2, lett. f);
c)  mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 71, comma 1;
d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8;
e)  inadempimento per quanto previsto all’art. 77, comma 3;
f)  inadempimento a quanto previsto all’art. 83, comma 7;
g) inadempimento per quanto previsto dall’art. 8, comma 7, lettere d), g) e h);
3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione della sospensione:
a) per un periodo fino a 120 giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
b) per un periodo fino a 240 giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
c)  per un periodo fino ad un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.
Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a 360 giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a 120 giorni.
4. È disposta la decadenza dell’autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 3, in caso di:
a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;
b) mancato inizio dell’attività sociale entro 180 giorni dalla autorizzazione;
c)  interruzione dell’attività per più di 180 giorni;
d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo;
e)  inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
f)  inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 85, commi 1 e 2.
5. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, è iniziato d’ufficio dall’Autorità, quando viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi 90 giorni.
6. L’Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a 60 giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per le pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria.
7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti.
8. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro 15 giorni dal loro verificarsi. Nell’ipotesi di sospensione dell’autorizzazione, le imprese possono indicare un’altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell’autorizzazione, fallimento, cessazione dell’attività, le imprese devono indicare, nei 30 giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l’impresa non provvede, l’Autorità nei successivi 45 giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall’impresa o, in caso di inerzia, dall’Autorità entro 60 giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall’impresa, prevede, in caso di sospensione dell’autorizzazione della SOA all’esercizio dell’attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell’impresa.
9. In caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, l’Autorità non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.


Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo d’informazione (art. 74)
1.
La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del codice, nel termine di 30 giorni, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.
2. Trascorsi ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l’inadempimento, l’Autorità provvede a sospendere l’attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l’impresa continui ad essere inadempiente, l’Autorità dispone la decadenza dell’attestazione.
3. L’Autorità revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l’impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall’Autorità; resta in ogni caso l’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalità previste dall’art. 70, comma 1, lett. f), l’impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a 30 giorni. Qualora l’impresa sia inadempiente, la SOA informa l’Autorità entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine; l’Autorità avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Qualora l’impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l’Autorità informa la SOA, che procede ad accertare che l’attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall’art. 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lett. m), e 40, comma 9-ter, del codice.
6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio delle variazioni di cui all’art. 8, comma 5, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all’art. 87, comma 6, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

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