Restauratori – Nuove qualifiche e nuovi percorsi formativi

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2009 i decreti del Ministero dello sviluppo economico 26 maggio 2009 nn. 86 e 87 che danno attuazione all’art. 29, commi 7, 8 e 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 22 gennaio 2004, n. 42).

Ricordiamo che l’art. 29 ai commi 7, 8 e 9 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 ha previsto:

“7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro.
9. L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’art. 9 del DLgs 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.”



Il DM 26 maggio 2009 n.86  dà attuazione all’art. 29, comma 7, del Codice dei  beni culturali e del paesaggio di cui al DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, che demanda ad un regolamento la definizione dei “profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”.

Il DM 26 maggio 2009 n.87 da attuazione all’art. 29, commi 8 e 9, del Codice, e concerne i criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame.

Il DM 26 maggio 2009 n.86  si compone di 4 articoli e di un allegato.

L’articolo 1, definisce la qualifica di restauratore di beni culturali.

L’articolo 2, definisce la qualifica del tecnico del restauro di beni culturali

L’articolo 3, definisce la qualifica di tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali.

L’articolo 4 disciplina la cooperazione delle figure professionali che intervengono nelle attività di conservazione dei beni culturali

L’allegato disciplina le attività caratterizzanti il profilo di competenza del restauratore di beni culturali



Il DM 26 maggio 2009 n.87  si compone di 6 articoli e tre allegati.

L’articolo 1, concernente l’insegnamento del restauro stabilisce che la formazione del restauratore di beni culturali si struttura in un corso a ciclo unico articolato in 300 crediti formativi, cui si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

L’articolo 2 concerne i criteri e livelli di qualità che dovranno essere osservati dal percorso formativo, quale che sia la natura del soggetto formatore e del diploma rilasciato in esito al corso.

L’articolo 3 individua i requisiti del corpo docente, distinguendo tra le attività tecnico-didattiche, lo svolgimento delle esercitazioni, e gli insegnamenti teorici.

L’articolo 4 indica i requisiti che le istituzioni formative devono possedere per ottenere l’accreditamento dei corsi che intendono svolgere.

L’articolo 5 disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione tecnica alla quale vengono demandate le attività istruttorie ai fini dell’accreditamento dei corsi di formazione.

L’articolo 6 disciplina l’esame finale, avente valore abilitante alla professione.

Gli allegati indicano:

1) l’Allegato A, le prove di accesso ai corsi

2) l’Allegato B i detti percorsi formativi professionalizzanti

3) l’Allegato C gli obiettivi qualificanti e le attività formative indispensabili cui dovrà attenersi l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi.

(A cura di Giuliana Dima)



DM Beni e attività culturali 26 maggio 2009 n. 86

 


Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’art. 29, comma 7, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio

 


DM Beni e attività culturali 26 maggio 2009 n. 87 (.pdf)

 


Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell’art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio

 

pubblicato in data: 15/07/2009