Nel caso in oggetto, così come previsto nella lettera di invito alla procedura, l’offerta economica, inserita in apposita busta sigillata, doveva essere sottoscritta dal rappresentante legale della ditta e doveva essere accompagnata dalla copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Allegata all’offerta, ma non inclusa nella medesima busta sigillata, doveva essere presentata la documentazione amministrativa di corredo e la cauzione provvisoria.
La Commissione di gara ha ritenuto che la mancata allegazione all’offerta della copia del documento di identità non potesse pregiudicare la partecipazione del concorrente, in quanto la documentazione amministrativa presentata nel plico esterno alla busta dell’offerta era corredata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.
Tuttavia, come questa Autorità ha avuto modo di rappresentare per casi analoghi, (cfr. deliberazioni n. 66/2007, n. 85/2007 e n. 133/2007) l’allegazione di copia del documento di identità costituisce adempimento di valore essenziale, in quanto volto a garantire l’esatta provenienza in ogni singola documentazione esibita, senza possibilità di regolarizzazione o integrazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
Pertanto, del documento di identità devono essere prodotte tante copie quante le autocertificazioni ed autenticazioni di cui si deve garantire la provenienza, non potendosi condividere la tesi secondo la quale, avendo l’impresa inserito al di fuori della busta contenente l’offerta economica una copia del documento di identità del sottoscrittore dell’atto, comunque si poteva garantire la provenienza di tutte le dichiarazioni ed attestazioni ivi rese.
Deliberazione 23 maggio 2007 n. 162
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